Compenso avvocati. Dal Ministero, nuovi parametri di liquidazione

Pubblicato il 11 dicembre 2017

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il 7 dicembre 2017, ha provveduto a firmare lo schema di decreto ministeriale che aggiorna i parametri di liquidazione dei compensi agli avvocati. Il provvedimento, trasmesso contestualmente al Consiglio di Stato per il necessario parere, entrerà in vigore nei prossimi mesi.

L’intervento normativo - che contiene significative precisazioni anche riguardo alle funzioni svolte dai difensori in sede di arbitrato, mediazioni e negoziazione assistita – recepisce alcune proposte avanzate dal Consiglio nazionale forense ed è concepito nell’ottica, si legge nella relazione del Ministero, di evitare che il giudice provveda alla liquidazione di siffatti compensi, senza avere come riferimento alcuna soglia minima numerica, con il rischio di rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale.

Innanzitutto, nel nuovo decreto figura una tabella che individua sei scaglioni di valore della controversia e definisce i compensi da corrispondere al legale per le tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.

Ribasso non superiore al 50%

E’ inoltre previsto, in tutte le attività giudiziarie – attraverso modifiche agli artt. 4 e 12 del Dm n. 55/2014 – che il giudice, nel calcolare i compensi, non potrà scendere al di sotto del 50% per l’intera lite ed al di sotto del 70% per la fase istruttoria. Rispetto al testo previgente, dunque, il compenso potrà essere ridotto sino alle suddette soglie percentuali, che tuttavia si considerano ora “inderogabili”.

Più assistiti, unico compenso moltiplicato fino al 30%

Nelle liti civili e penali, all’avvocato che assiste più soggetti con identica posizione, spetta un unico compenso moltiplicato del 30% fino a 10 ulteriori assistiti, moltiplicato del 10% dall’undicesimo al trentesimo assistito.

Giustizia amministrativa, arbitrato, mediazione e negoziazione assistista

Nella giustizia amministrativa, per i “motivi aggiunti” e le integrazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento, è previsto – ex nuovo art. 4 comma 10 bis – un aumento del compenso sino alla metà per il ricorso introduttivo.

Ed ancora, quanto all’arbitrato, il nuovo art. 10 chiarisce che i compensi spettano a “ciascun arbitro”; non vi sarà dunque un unico compenso da dividere fra più arbitri. Novità, infine, anche per quanto riguarda i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, per cui la nuova tabella definisce nuovi compensi.

La nuova disciplina sui parametri forensi è stata presentata dal ministero della Giustizia come “una buona notizia”, non solo perché “volta ad eliminare dubbi interpretativi ed a colmare vuoti della regolazione”, tanto attesa dall’Avvocatura e sollecitata dal Cnf. Senza di essa, difatti, la stessa misura sull’equo compenso – inserita nel decreto fiscale e da poco tempo in vigore – che fa comunque significativo riferimento ai parametri forensi, avrebbe rischiato di rimanere incompleta.

 

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