Il cliente è tenuto a pagare i compensi al legale che collabora con il titolare di studio - e non al titolare medesimo - se la procura alle liti è stata conferita al primo.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, respingendo il ricorso di una società, che aveva pagato il compenso per l’assistenza legale al titolare di studio, e non al suo collaboratore esterno, a cui di fatto aveva rilasciato procura.
La società ricorrente denunciava, in particolare, l’inesistenza di un suo rapporto diretto con il legale collaboratore, al quale l’incarico professionale sarebbe stato invece conferito dal legale titolare, con la conseguenza che solo quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondergli il pagamento.
Conclusione tuttavia non condivisa dalla Cassazione, secondo cui, accertare di volta in volta quale situazione ricorra nel caso concreto – e cioè se la procura al legale che chieda il pagamento del compenso sia stata conferita dal legale che abbia ricevuto la procura alle liti dal cliente, oppure (come nel caso di specie) direttamente dallo stesso cliente finale – costituisce una questione di fatto che, essendo rimessa alla valutazione del giudice di merito, si sottrae al vaglio di legittimità.
E nella fattispecie i giudici di merito hanno accertato che la procura al collaboratore era stata conferita direttamente dalla società cliente. Hanno altresì constatato che l’opera da lui svolta non rientrava tra le attività costituenti oggetto della collaborazione professionale in esclusiva dell’avvocato titolare e che il primo non faceva parte dello studio del secondo.
Dunque, se è vero che per la conclusione del contratto di patrocinio con il cliente non occorre il rilascio della procura ad litem (che è necessaria solo per il compimento dell’attività processuale), se è vero che obbligato al pagamento del compenso potrebbe essere chi non ha dato la procura, è altrettanto vero tuttavia – conclude la Corte con sentenza n. 7382 del 14 aprile 2016 – che in mancanza della prova del conferimento dell’incarico professionale da parte di altro soggetto, si deve presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura, e quindi, è tenuto al pagamento
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