Compensi giudiziali non superiori al valore della causa

Pubblicato il 13 ottobre 2012 Nel testo del disegno di legge sulla Stabilità approvato lo scorso 9 ottobre 2012 dal Consiglio dei ministri, è prevista la sostituzione dell’attuale quarto comma dell'articolo 91 del Codice di procedura civile con una nuova versione ai sensi della quale, indipendentemente dal valore del procedimento, i compensi giudiziali posti carico del soggetto soccombente non possono essere liquidati in misura maggiore del valore effettivo della causa.

Finora questa regola aveva valenza solo per i procedimenti di valore non eccedente i 1.100 euro, di competenza del giudice di pace. E mentre nella versione vigente il tetto riguarda tutte le possibili voci, comprese le spese, le competenze e gli onorari, la novità di cui si discute non comprenderebbe le spese.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy