Compensi giudiziali non superiori al valore della causa
Pubblicato il 13 ottobre 2012
Nel testo del disegno di legge sulla Stabilità approvato lo scorso 9 ottobre 2012 dal Consiglio dei ministri, è prevista la sostituzione dell’attuale quarto comma dell'articolo 91 del Codice di procedura civile con una nuova versione ai sensi della quale, indipendentemente dal valore del procedimento, i compensi giudiziali posti carico del soggetto soccombente non possono essere liquidati in misura maggiore del valore effettivo della causa.
Finora questa regola aveva valenza solo per i procedimenti di valore non eccedente i 1.100 euro, di competenza del giudice di pace. E mentre nella versione vigente il tetto riguarda tutte le possibili voci, comprese le spese, le competenze e gli onorari, la novità di cui si discute non comprenderebbe le spese.