Grandi imprese insolventi: pubblicato il decreto Mise sulla liquidazione dei compensi dei commissari giudiziali, straordinari e dei membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria.
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico datato 21 giugno 2021, recante "Modifiche al decreto 3 novembre 2016 in tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".
Il provvedimento interviene a modificare le disposizioni del precedente decreto del 2016, introducendo nuovi limiti ai compensi e al ricorso a consulenze non strettamente indispensabili, nonché fissando precisi paletti in materia di acconti.
Tra le altre modifiche, si segnala la novità in tema di compenso del commissario straordinario per l’attività di gestione dell’esercizio dell’impresa.
Tale compenso viene fatto consistere in una percentuale, individuata secondo le misure di cui all'allegato I del decreto, da applicarsi sull'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di gestione.
Con riferimento al compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale, è introdotta una specifica previsione volta a limitare il ricorso a consulenze e incarichi, ove non strettamente indispensabili.
Così, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura medesima, il compenso finale del commissario è ridotto proporzionalmente:
Sono in ogni caso escluse dal conteggio dei costi sostenuti per consulenze e incarichi le spese legali per la rappresentanza in giudizio degli interessi della procedura.
Si prevede, a seguire, che nel corso della procedura possono essere corrisposti, al commissario straordinario, acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa; questo, però, dopo almeno due anni dal conferimento dell'incarico.
Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a trentasei mesi.
In ogni caso, l'ammontare degli acconti sul compenso non può eccedere il 50% delle somme maturate.
Di seguito, si segnala che il 10% del compenso complessivamente spettante è corrisposto previa verifica, da parte dell'Autorità vigilante, avendo, tra l'altro, riguardo:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".