Il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite, adducendo l’esistenza di discordanti, ma non precisati, precedenti giurisprudenziali sulla questione nodale della controversia.
E’ quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un contribuente avverso la pronuncia con cui la Ctr dichiarava estinto il giudizio sulla revoca del beneficio prima casa per alienazione dell’immobile senza riacquisto in termini di legge, compensando le spese di giudizio.
In tema di compensazione delle spese giudiziali – precisa la sesta sezione civile - la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni.
Ora nel caso di specie la Ctr ha giustificato la compensazione delle spese processuali in ragione di discordanti precedenti sulla questione nodale, senza tuttavia fare alcun cenno ad eventuali precedenti giurisprudenziali che in concreto avessero offerto letture discordanti della norma di legge ritenuta decisiva ai fini del giudizio.
La generica indicazione di discordanti precedenti non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da un’estrema genericità ed aspecificità, che non consente di richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese, invece disposta.
D’altra parte – conclude la Corte con ordinanza n. 10917 del 26 maggio 2016 – gli stessi giudici di legittimità, in altre occasioni, non hanno mancato di sottolineare come la complessità di un testo normativo e della sua esegesi, non giustifichi il ricorso al criterio della compensazione, a meno che non siano specificate le ragioni per cui l’insorto dubbio interpretativo assurga a livello di eccezionale gravità.
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