Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 agosto 2017, in attuazione della manovra correttiva (D.L. 50 del 24 aprile 2017), dispone all'art. 1 che le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, recante “Compensazione nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”, si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
Il decreto, in pratica, estende al 2017 la disciplina della compensazione dei debiti verso l’Agente della riscossione con i crediti vantati nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
Il provvedimento del 9 agosto risulta interessante per due ordini di motivi:
Quadro normativo
Il D.L. n. 78/2010 inserisce l’art. 28-quater nel D.P.R. n. 602/1973; la disposizione consente a partire dal 1° gennaio 2011, l’utilizzo dei crediti certificati per pagare i debiti verso l’Agente della riscossione per somme iscritte a ruolo o affidate a seguito di accertamenti esecutivi.
Le modalità di attuazione della disposizione sono state emanate con due provvedimenti: il D.M. 25 giugno 2012 e il D.M. 19 ottobre 2012.
Il primo è riferito alla compensazione dei crediti verso le Regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale.
Il secondo riguarda, invece, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici nazionali.
I decreti hanno individuato i debiti che possono essere compensati e che afferiscono a cartelle o accertamenti esecutivi notificati fino alla fine del 2012, non facendo nessun riferimento alla data di maturazione del credito da compensare.
Con il successivo D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 viene introdotto sempre nel D.P.R. 602/1973 l’art. 28-quinquies, riguardante questo la compensazione dei crediti verso la Pubblica amministrazione con debiti derivanti da istituti deflativi, ovvero somme che derivano in particolare dalla:
I crediti compensabili
Gli articoli 28-quater e 28-quinquies fanno riferimento ai crediti che possono essere utilizzati per le compensazioni che derivano da somministrazioni, forniture e appalti.
Con il decreto 145 del 24 giugno 2017 (art. 12, comma 7-bis) tale possibilità, limitatamente agli importi delle cartelle di pagamento, è stata estesa ai crediti derivanti dalle prestazioni professionali. Vi è comunque la condizione fondamentale che tali crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
Nello specifico:
NB! In ogni caso, la sussistenza di tali requisiti è attestata attraverso la procedura di certificazione del credito.
La norma non prevede discriminazioni in ordine ai soggetti, relativamente alla natura giuridica del creditore, essendo ammessi alla disciplina in esame tutti gli operatori (imprese e professionisti), a prescindere dalla veste giuridica adottata (società, ditte individuali, ecc.).
La certificazione del credito
La certificazione del credito è ammessa solo se la somma a ruolo è inferiore o pari al credito vantato dal privato, in ogni caso è possibile avvalersi della compensazione per estinguere parzialmente il debito nei confronti dell’Agente della riscossione.
Per la certificazione deve essere utilizzata la piattaforma informatica, che deve essere attivata su iniziativa del creditore dopo aver ottenuto una specifica attestazione da parte dell’ente pubblico.
La piattaforma dei Crediti Commerciali (sistema PCC) nasce nel 2012 come strumento attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive amministrazioni debitrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati.
I crediti così certificati possono essere:
Il termine di rilascio della certificazione è di 30 giorni dalla richiesta, e qualora la P.A. non provveda o al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale del credito, il creditore viene informato (attraverso un messaggio di posta elettronica) relativo all’inerzia dell’amministrazione. Lo stesso creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.
Il creditore riceve notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all’indirizzo di Posta elettronica certificata specificato al momento dell’accreditamento.
Un dato fondamentale della certificazione è l’indicazione della data di pagamento del credito certificato.
Ottenuta la certificazione, il contribuente può utilizzare il credito attestato per il pagamento delle somme dovute, esclusivamente tramite il Modello F24 telematico, in caso di estinzione di debiti da istituti deflattivi, o anche negli altri casi, presentando la stessa certificazione all’Agente della riscossione.
L’Amministrazione finanziaria effettua i controlli dei dati riportati nel Modello F24, consultando la piattaforma elettronica.
Le verifiche riguardano tra l’altro l’identità soggettiva del titolare del credito pubblico rispetto al debitore delle somme da cartelle, identità comprovata dal codice fiscale.
In caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia comunica l’invalidità del pagamento eseguito, tramite il rilascio di una apposita ricevuta al soggetto che ha trasmesso il Modello F24.
La stessa ricevuta rappresenterà, in caso contrario, la prova della corretta estinzione del debito tributario.
Recupero nei riguardi del soggetto pubblico
Se entro 60 giorni dalla data indicata nella certificazione, il debitore pubblico (ente del servizio sanitario nazionale o ente territoriale) non versa all’Agenzia delle Entrate gli importi relativi alla compensazione, la struttura di gestione trattiene le somme dovute, dalle entrate spettanti agli enti debitori a qualsiasi titolo, transitate dal Modello F24.
Per gli importi non recuperabili con queste modalità, la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero dell’Interno provvedono, per le proprie competenze, con la riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Gli importi che dovessero ulteriormente residuare sono iscritti a ruolo ai fini del recupero coattivo ai danni del soggetto pubblico, da parte degli Agenti della riscossione territorialmente competenti.
Compensazioni effettuabili nel 2017
Nell’ambito delle compensazioni che si possono effettuare nel 2017 bisogna fare riferimento al recente provvedimento del 9 agosto 2017, il quale dispone che le previsioni del D.M. del 24 settembre 2014 trovano applicazione anche nel 2017, con le stessa modalità, e relativamente agli affidamenti all’Agente della riscossione eseguiti fino al 31 dicembre 2016.
Il riferimento temporale non è più alla data della notifica della cartella, ma a quella in cui il carico tributario viene trasmesso all’Agente della riscossione.
In questo modo, peraltro si pongono sullo stesso piano tanto le procedure di recupero coattivo che si svolgono tramite ruolo, quanto quelle conseguenti ad accertamenti esecutivi, nei quali il ruolo non è formato.
Sempre sotto il profilo temporale, in coerenza con l’interpretazione fornita con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di individuare gli affidamenti rilevanti, si deve guardare non alla presa in carico degli stessi da parte dell’Agente della riscossione, ma alla data in cui la pretesa è uscita dalla disponibilità dell’ente creditore e dunque alla data di effettiva trasmissione del ruolo.
NB! Questo mutamento del parametro normativo pone un problema di conoscibilità del debito affidato, funzionale all’esercizio della successiva compensazione con eventuali crediti vantati verso la PA, tuttavia è palese che per conoscere il rispettivo debito è sempre possibile chiedere il rilascio di un estratto di ruolo.
Sotto questo aspetto, la concomitanza con la rottamazione delle cartelle esattoriali dovrebbe/potrebbe aver stimolato la consultazione della banca dati di Equitalia (ora nella sua nuova veste di Agenzia delle Entrate - Riscossione) e, quindi, la conoscenza degli eventuali carichi pendenti.
Nel caso in cui non venga effettuata tale consultazione, relativamente alle cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 112/1999, queste devono essere notificate entro il nono mese successivo a quello di trasmissione del ruolo, altrimenti l’Agente della riscossione perde il diritto al discarico per inesigibilità.
In particolare se il debitore si rivela insolvente, l’Agente della riscossione resta comunque obbligato nei confronti dell’ente creditore.
Ne consegue che le cartelle conseguenti agli affidamenti eseguiti sino alla fine dell’anno scorso dovrebbero essere notificate al più tardi, entro la fine di settembre 2017.
Tuttavia le cartelle notificate anche dopo il nono mese successivo alla trasmissione del carico non sono viziate da profili di illegittimità e se il debitore è solvibile, la procedura di recupero coattivo si svolge regolarmente secondo gli strumenti ordinari.
Non è chiaro se questo possa compromettere la procedura di compensazione, considerato che la norma di cui al sopra citato art. 9-quater, D.L. n. 50/2017, nell’estendere al 2017 la facoltà in esame, sembra presupporre che la stessa debba essere comunque completata entro l’anno in corso.
NB! Per prevenire qualsiasi problema, sembra dunque consigliabile provvedere sempre alla richiesta preventiva del rilascio dell’estratto di ruolo, senza attendere la notifica delle cartelle.
Accertamenti esecutivi
Anche per gli accertamenti esecutivi valgono analoghe considerazioni e in questo caso la conoscibilità dell’affidamento del carico tributario è ancora più incerta.
L’art. 29, D.L. n. 78/2010, ha previsto in capo all’Agente della riscossione l’obbligo dell’invio di una raccomandata al contribuente al momento della ricezione del flusso da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma è innegabile che si tratta di un adempimento privo di un adeguato apparato formale, la cui omissione non inficia la validità del procedimento conseguente all’accertamento esecutivo.
Ne deriva che in tutte le ipotesi in cui si è ricevuta la notifica di un accertamento esecutivo, risulterà pressoché inevitabile provvedere alla consultazione dei registri dell’Agente della riscossione, tramite l’estratto di ruolo, in tempo utile per attivare il diritto alla compensazione con i crediti verso gli enti pubblici.
Per il resto, il testo del D.M. in esame non si discosta dai precedenti questo comporta che non rileva, ad esempio, la data di maturazione del credito che si intende opporre in compensazione.
Ciò che conta per l’appunto è che si tratti di credito non prescritto, oltre che certo, liquido ed esigibile.
Non incide nemmeno la natura del debito affidato all’Agente della riscossione, che può dunque essere tributario o patrimoniale o, sotto il profilo dell’ente creditore, erariale o, ad esempio, comunale.
È inoltre possibile estinguere con la stessa modalità anche i debiti verso l’Agente della riscossione a titolo di aggi e spese per procedure esecutive.
Conseguenze per la rottamazione dei ruoli
Risulta ovviamente di grande interesse il collegamento della compensazione per il 2017 con il pagamento delle somme derivanti dalla definizione agevolata degli affidamenti ad Equitalia (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6, D.L. n. 193/2016.
La disposizione del decreto in esame, che prevede l’applicazione delle richiamate disposizioni relative alla possibilità di compensare i crediti per l’anno 2017, riguardante i carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31 dicembre 2016, ricomprenderebbe anche i debiti relativi alla definizione agevolata.
Tale possibilità inoltre era stata anticipata dal Ministro dell’Economia nel corso di un question time svoltosi il 26 luglio 2017 alla Camera dei Deputati.
Il decreto di agosto tuttavia non offre riferimenti espliciti, essendovi solo un richiamo al D.L. 193/2016.
La possibilità di compensare i ruoli rottamanti è evidentemente operativa solo a partire dalla seconda rata che scade il 2 ottobre 2017, e varrà anche per la terza che scade a novembre.
Quadro Normativo |
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