Scade oggi, 30 aprile, il termine ultimo entro cui gli avvocati che vantano crediti nei confronti dello Stato per gratuito patrocinio possono attivare, per il 2019, la compensazione con i propri debiti fiscali e previdenziali e presentare le relative autocertificazioni.
E’ quanto ricordato nella Piattaforma dei Crediti Commerciali del Mef, con nota informativa del 24 aprile 2019, piattaforma attraverso cui è possibile accedere alla citata compensazione (di seguito il link: http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml).
Nella nota informativa, viene anche indicato il numero verde utile per inoltrare le richieste di supporto, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni lavorativi.
La facoltà di compensazione concessa agli avvocati che vantino crediti per gratuito patrocinio, si rammenta, è sancita, a decorrere dal 2016, dall'art. 1, comma 778, della Legge n. 208/2015.
Nel dettaglio, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari sorti a seguito di patrocinio a spese dello Stato sono ammessi alla compensazione di quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'Iva, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti.
Sono oggetto di compensazione solo i crediti liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non oggetto di opposizione, e non pagati (neanche parzialmente), crediti che devono essere autocertificati, entro oggi, da parte del professionista.
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