Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 126 dello scorso 4 novembre, chiarimenti in ordine all’imponibilità contributiva delle indennità connesse agli incarichi di funzione con riferimento al CCNL del comparto Sanità siglato il 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018.
Il CCNL in oggetto si applica a tutto il personale non dirigente a tempo indeterminato o determinato dipendente da:
aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del CCNQ del 13 luglio 2016;
istituti zooprofilattici sperimentali;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
RSA;
ARPA;
Age.Na.S.;
INMP .
Nell’ottica di una revisione della classificazione del personale del SSN, il CCNL prevede degli incarichi di funzione correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, di funzioni di elevate responsabilità aggiuntive rispetto a quelle proprie della categoria e del profilo di appartenenza, istituendo altresì due nuovi profili:
specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico;
specialista della comunicazione istituzionale.
Gli incarichi sono retribuiti da specifiche indennità accessorie i cui importi vanno da un minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi, erogati in tredici mensilità.
Le voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS sono le seguenti:
stipendio tabellare (per 13 mensilità);
RIA (per 13 mensilità);
fascia retributiva superiore (per 13 mensilità);
indennità professionale specifica (per 12 mensilità);
indennità di coordinamento ad esaurimento, in via permanente, per il personale indicato dall’articolo 21 del CCNL (solo per la parte fissa, nei limiti della misura annua lorda di € 1.678,48, comprensiva di tredicesima mensilità).
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche:
l'indennità di funzione per posizione organizzativa;
gli assegni ad personam, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio.
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