Il committente che affidi dei lavori edili ad un’impresa, concorre, unitamente ad altre figure di garanti legalmente individuati – con precisi e differenziati doveri declinati dal legislatore - alla gestione del rischio connesso all’esecuzione dell’opera, a lui riconducibile direttamente, in quanto ideatore, progettatore e finanziatore.
Il committente è dunque il vero dominus dell’opera stessa, come tale titolare di poteri di inibizione, la cui mancata attivazione determina la prosecuzione dei lavori in totale difformità alle norme più elementari poste a presidio dell’incolumità dei lavoratori impegnati nell'esecuzione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione, confermando la condanna di un committente per omicidio colposo, a seguito della morte di un operaio durante la costruzione di un fabbricato, per omissione di opere provvisionali nel cantiere.
Nella specie – ha precisato la Corte con sentenza n. 23171 del primo giugno 2016 - la verifica, da parte del committente, della idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria dell’opera, avrebbe dovuto collegarsi non solo alla scelta iniziale della ditta, ma anche alla conferma della stessa nella fase successiva dei lavori, nel corso del quale si verificò l’evento mortale.
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