Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, è partito lo scorso 1° luglio 2020 un nuovo tax credit. Si tratta di una disposizione contemplata nell’ambito del D.L. n.124/2019 (cd. “decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) che riconosce un credito d’imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni agganciato alle commissioni addebitate sulle transazioni tracciabili. In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6 del DPR n.605/1973 nonché per le transazioni effettuate mediante “altri strumenti di pagamento tracciabili” (bonifici e assegni). Tuttavia, sono presenti due “limitazioni” alla fruizione del bonus:
Con due successivi provvedimenti sono state emanate le relative disposizioni “attuative”. In primis, la Banca d’Italia, con il provvedimento del 21 aprile 2020, ha individuato i criteri e le modalità con cui i soggetti convenzionatori (ossia il prestatore di servizi di pagamento che stipula con l’esercente un contratto di convenzionamento) devono comunicare agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 29 aprile 2020, ha definiti i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni che gli operatori finanziari sono tenuti a trasmesse telematicamente all’Amministrazione Finanziaria. Una volta in possesso delle suddette informazioni l’Agenzia utilizzerà i dati per controllare la spettanza del credito di imposta nonché per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.
Possono beneficiare del credito d’imposta in esame gli “esercenti” l’attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000. Per “esercenti” – come precisato dal provvedimento del 21 aprile 2020 della Banca d’Italia - si intendono tutti i soggetti che esercitano un'attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di “punti di interazione fisici e/o virtuali”, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.
Riguardo le “commissioni” si osserva che sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra esercenti e soggetti “convenzionatori” per l'accettazione dei servizi di pagamento elettronici; essi possono prevedere:
Il credito di imposta spetta – come evidenziato dalla Banca d’Italia - per le commissioni sul “transatto” di cui ai punti 1) e 2) e 3); per le tariffe «a pacchetto» (punto 3)), invece, il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, è considerato, genericamente, “commissione”. Rientrano nella definizione di «commissione», i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Laddove il medesimo esercente si avvalga di più punti di interazione fisici e/o virtuali riferibili a un medesimo soggetto convenzionatore, quest'ultimo, nel trasmettere le informazioni potrà riferirle al “complesso” delle transazioni accettate, senza dettagliarle per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio.
Fin qui, le indicazioni della Banca d’Italia. Tuttavia, nella pratica, molte aziende stanno ricevendo comunicazioni incomplete o comunque senza alcun “dettaglio” delle operazioni riferibili ai consumatori finali rispetto a quelle diverse da queste. E’ chiaro che ciò potrebbe esporre l’azienda o il consulente ad errori nel calcolo del credito d’imposta. Si auspica, quindi, che sul punto vengano fornite indicazioni più puntuali.
Contratto di convenzionamento |
L'attività di convenzionamento consiste nella stipula, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un contratto che permette agli “esercenti” di abilitarsi all'accettazione di uno strumento di pagamento elettronico. Il contratto di convenzionamento, pertanto, si riferisce a “servizi diversi e aggiuntivi” rispetto a quelli risultanti dal contratto di conto-corrente e/o di gestione del conto di pagamento. Il contratto di convenzionamento contraddistingue, in particolare, l'operatività connessa alle carte di pagamento (cd. acquiring) e può essere stipulato anche con un prestatore “diverso” da quello presso cui l'esercente detiene il conto. Il convenzionamento non riguarda solo le carte di pagamento ma ricomprende anche gli altri servizi per l'accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell'esercente App in grado di consentire il colloquio tra l'esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare “QR code” contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche smartphone) in dotazione all'esercente e/o al pagatore. |
Come anticipato, il nuovo tax credit è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito / debito /prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Tuttavia, nell’ambito dell’Allegato tecnico previsto dal provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020 sono state fornite le seguenti precisazioni:
Resta fermo che i soggetti che emettono le carte di pagamento sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta.
Un aspetto di cui tener evidenza concerne le modalità con le quali gli operatori finanziari comunicano agli esercenti attività d’impresa, arte o professioni l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. L’adempimento riguarda tutti i prestatori che operano sul territorio nazionale, anche senza stabile organizzazione, ovvero in regime di libera prestazione, e che, mediante un accordo di convenzionamento, consentono l’accettazione in Italia di pagamenti elettronici.
Come precisato nel provvedimento 21.04.2020 della Banca d’Italia, i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni le seguenti informazioni:
Quest’ultimo prospetto dovrà essere in grado di illustrare, nello specifico, l'ammontare:
1) delle commissioni “totali”; si tratta dell’insieme delle commissioni pagate dall'esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale che da un non consumatore;
2) delle commissioni addebitate sul “transatto” per le operazioni effettuate dai consumatori finali;
3) dei “costi fissi” periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
L’invio delle suddette informazioni avviene su base “mensile” (entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento) utilizzando un formato che “ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità”: tra le modalità di trasmissione in via telematica si annoverano, in via meramente esemplificativa, l'invio delle comunicazioni tramite PEC e la pubblicazione nell'on-line banking dell'esercente. Così, per le commissioni addebitate nel mese di agosto, la comunicazione arriverà entro il 21 settembre (si rammenta, infatti, che se il 20° giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato). Dette “informazioni” saranno inviate dagli operatori di servizi di pagamento - con la stessa cadenza – anche all’Agenzia delle Entrate, la quale potrà utilizzarli sono per attività di controllo e verifica della spettanza del bonus.
Si ricorda che, ai fini dell'individuazione del “termine” per l'invio delle comunicazioni si distingue tra «periodo di riferimento» e «mese di addebito». Il primo individua il momento in cui sono effettuate le operazioni di pagamento; il secondo si riferisce al momento di addebito delle commissioni all'esercente. Il mese di addebito delle commissioni è, in genere, quello successivo al mese di effettuazione delle operazioni («periodo di riferimento»), l'importo delle quali viene accreditato normalmente sul conto dell'esercente a distanza di pochi giorni dalla transazione. Esistono, tuttavia, modelli di business diversi che prevedono l'accredito delle somme spettanti all'esercente già decurtate delle somme dovute al soggetto convenzionatore a titolo di commissioni. Anche in questo caso, le commissioni devono essere comunicate nel mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni di pagamento. E’ chiaro che i prestatori che non stipulano convenzioni e, conseguentemente, non mettono a disposizione degli esercenti i relativi sistemi di pagamento, non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione.
Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell'amministrazione finanziaria.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del DLgs.241/97) mediante il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. L'articolo 22, comma 4 del D.L. n.124/2019, in particolare, riguardo la possibilità di portare in compensazione il credito di imposta, fa riferimento al mese di sostenimento della spesa da parte dell'esercente (cd. principio di cassa). Così, ad esempio è possibile utilizzare in F24 il beneficio nel mese di settembre in relazione alle commissioni di agosto. Inoltre, il bonus in esame, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di “maturazione” del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta “successivi” fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Resta fermo che il nuovo tax credit:
I tratti salienti del tax credit |
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Bonus |
Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro. |
Misura |
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. |
Soggetti |
I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni. |
Limiti |
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. |
Utilizzo |
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; va indicato nel modello redditi del periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Il tax credit non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. |
Comunicazione |
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate (e agli stessi esercenti) le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. |
L’abrogata sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, prevista nell’originaria formulazione del D.L. n.124/2019, lascia un vuoto normativo e la possibilità, ancora una volta, di poter rifiutare pagamenti con strumenti tracciabili senza essere soggetti a sanzioni. Il testo originariamente inserito nel corpo del collegato fiscale e, poi, “abrogato”, stabiliva - per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito - una sanzione di 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione.
Mancando questo intervento, resta tutto fermo come in passato: l’articolo 15, comma 4 del D.L. 179/2012 prevede, infatti, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Tale obbligo, tuttavia, non è ad oggi assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta. Infatti, il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di decreto che, in attuazione dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, introduceva un meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta. Sul punto, si attendono chiarimenti operativi.
Al debutto anche il codice tributo. Con la risoluzione n.48/E del 31.08.2020, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6916” - denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124” - per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. Sul piano operativo, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal “mese successivo” a quello di sostenimento della spesa. In ogni caso, il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo “scarto” dell'operazione di versamento. Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, la risoluzione fa presente che: il codice tributo “6916” va riportato nella sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui si deve procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la “commissione“ che dà diritto al credito d'imposta.
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