Commercio al dettaglio, ammortamento fabbricati strumentali al 6%. Disposizioni attuative

Pubblicato il 24 marzo 2023

La norma di cui all’articolo 1, commi 65-68 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), che ha previsto l’aumento dal 3% al 6% dell’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese operanti in alcuni settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, ha trovato attuazione grazie al provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con il documento di prassi n. 89458 del 23 marzo 2023, infatti, oltre ad essere specificati gli ambiti soggettivi e oggettivi a cui applicare l’incremento della deducibilità dal reddito d’impresa delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali e le modalità di determinazione della quota di ammortamento, viene indicato anche il corretto comportamento contabile da adottare al fine di adeguare il piano di ammortamento per consentire la maggior deduzione fiscale.

Ldb 2023, coefficiente di ammortamento al 6% per le imprese al dettaglio

L’articolo 1, comma 65, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati dalla stessa norma. In particolare, essa stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti in specifici settori commerciali sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

ATTENZIONE: Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31/12/2023 e per i quattro periodi di imposta successivi e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il 2023-2027.

Imprese operanti in alcuni settori del commercio al dettaglio: ammortamento maggiorato

Il provvedimento agenziale conferma la lista delle attività contraddistinte da alcuni specifici codici ATECO già indicati dalla Manovra finanziaria 2023 (art. 1, comma 66) a cui applicare la maggiorazione delle quote di ammortamento al 6%, con riferimento esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività da esse svolte.

Si considerano i soggetti titolari di redditi d’impresa, ossia:

NOTA BENE: Le attività rilevanti sono quelle contrassegnate dai codici ATECO della classe 47.

Si va dal codice 47.11.10 (Ipermercati) fino al codice 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Sono invece esclusi dalla maggiorazione i fabbricati concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili e quelli con coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6%.

Tuttavia, in relazione ai contratti di locazione, leasing o assimilati sussiste una deroga per quelle imprese che non imputano a conto economico i relativi canoni.

La prevalenza delle attività effettivamente svolte si determina mediante il rapporto tra l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività destinatarie della maggiorazione rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

Per le società non residenti, la maggiorazione si applica in relazione allo svolgimento delle attività individuate dai codici ATECO a prescindere dall’attività svolta dalla casa madre. Per tali soggetti, dunque, la prevalenza si determina avendo riguardo al rapporto tra i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività rilevanti rispetto al totale dei ricavi del rendiconto redatto ai sensi dell’articolo 152 del TUIR.

Ambito oggettivo della maggiorazione

L’articolo 3 del provvedimento del 23 marzo specifica che la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati dai codici ATECO agevolati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, essa non si applica nelle ipotesi in cui gli stessi fabbricati siano concessi in locazione o leasing oppure nel caso di coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6 per cento.

E’ prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo.

Determinazione della quota di ammortamento maggiorato

La maggiorazione è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei fabbricati del coefficiente del 6%, nei limiti di quanto disposto dall’articolo 109, comma 4, primo periodo, del TUIR.

Pertanto, l’ammortamento maggiorato presuppone che si debba passare per il bilancio ai fini della contabilizzazione e non per una semplice variazione in diminuzione in dichiarazione.

Inoltre, la maggiorazione è deducibile nell’ipotesi di modifica al piano di ammortamento civilistico operato nell’esercizio di prima applicazione della stessa.

Infine, si specifica che in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento. In caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.

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