Il Cndcec con Pronto ordini n. 97 del’11 ottobre 2023 risponde al quesito formulato in ordine alla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di efficacia del relativo certificato.
In particolare, è legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio?
Il P.O. n. 97/2023 spiega che il certificato di tirocinio viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio; l’atto perde efficacia decorsi 5 anni senza che venga superato l'esame di Stato.
A ben vedere, però, la scadenza riguarda il tirocinio vero e proprio e non il certificato. Pertanto, passati 5 anni dal compimento del tirocinio senza il superamento dell'esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere nuovamente la pratica.
Alla luce di ciò, il Cndcec afferma che la tenuta del registro ha una rilevanza unicamente “interna” – il registro del tirocinio un è pubblico – e, quindi, l’Ordine può decidere autonomamente se provvedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio
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