Commercialisti. Deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili

Pubblicato il 20 gennaio 2020

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato un documento congiunto dal titolo “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo”.

Il documento del 17 gennaio 2020 analizza le novità introdotte dal “Decreto Crescita” del 2019 circa le modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici.

Tale Decreto ha, infatti, esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell'obbligo di stampa dei medesimi, originariamente adottata solo per alcuni registri IVA.

La effettiva dematerializzazione dei suddetti documenti potrebbe però generare dei problemi, soprattutto se si tiene conto del fatto che il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i registri contabili, compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo, non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica sulle modalità di assolvimento del tributo.

Il contributo dei commercialisti si pone, quindi, come obiettivo quello di offrire possibili soluzioni alle difficoltà operative che potrebbero emergere dalle modalità di applicazione dell'imposta di bollo in assenza dell'obbligo di stampa periodica della contabilità.

Commercialisti. Assolvimento dell’imposta di bollo

I commercialisti, partendo da una ricognizione della normativa dettata dal Decreto Crescita circa la deroga dell'obbligo di stampa dei libri contabili, hanno osservato come lo stesso Dl n. 34/2019 non abbia previsto nulla circa le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, comunque dovuta per alcuni registri, anche dopo la loro dematerializzazione. Inoltre, hanno sottolineato come il suddetto Decreto non è stato accompagnato da altro provvedimento che trattasse della parte relativa proprio all’assolvimento dell’imposta di bollo, con inevitabili e conseguenti complicazioni operative, soprattutto se si ricorda che il rispetto delle regole di corretta tenuta dei registri contabili garantisce anche l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c..

Il documento del Cndcec-FNC si sofferma così ad analizzare le varie soluzioni possibili circa le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, in relazione al fatto che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea o su supporto informatico.

Queste le diverse soluzioni suggerite dai professionisti sulle modalità di liquidazione dell'imposta di bollo.

Nell’ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’imposta di bollo è assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

Per la contabilità tenuta in modalità cartacea, l'assolvimento del tributo è dovuto in funzione del numero di pagine, e non di registrazioni, con l'apposizione dell'apposito contrassegno oppure con pagamento a mezzo di delega «F23».

Infine, secondo i commercialisti, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili (“pdf”), si potrebbe liquidare l’imposta di bollo anche in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23. Resterebbe, viceversa, in ogni caso ovviamente preclusa la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione dell’apposito contrassegno.

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