Commercialisti. Decreto Superbonus: tutelare chi ha avviato i lavori

Pubblicato il 11 aprile 2024

Un appello per salvaguardare i contribuenti che hanno interventi di lavori edilizi in corso è giunto dal Consiglio nazionale dei commercialisti con riferimento al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

 “Ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile”: così si è espressa la categoria dei commercialisti durante l’audizione svoltasi il 10 aprile 2024 oggi presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge relativo alle agevolazioni fiscali in edilizia – n. 39 del 2024.

Il Cndcec è conscio delle ragioni di finanza pubblica che hanno portato al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, tuttavia è necessario salvaguardare i contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento su cessioni e sconti in fattura.

Decreto Superbonus, richieste del Cndcec

Pertanto, viene chiesto di far continuare ad accedere alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura coloro che hanno già sottoscritto contratti o abbiano già iniziato i lavori. Ciò a patto che si certifichi la sussistenza di tali situazioni alla data di entrata in vigore del decreto, predisponendo severe sanzioni in caso di falsità.

Si è altresì avanzata la proposta di reintrodurre l'opportunità di beneficiare della remissione in bonis, ampliandola a favore di quegli individui che, pur non avendo ancora designato un cessionario per il credito d’imposta, riescano a farlo entro il 15 ottobre 2024, data limite per usufruire di tale remissione.

Ciò richiederà considerazioni tecniche, comprese le necessarie coperture finanziarie; tuttavia, è essenziale assicurare l'accesso a questo strumento a chi, avendo inoltrato la comunicazione entro il 4 aprile 2024, debba rettificare errori involontariamente commessi.

Il Cndcec prosegue e ritiene che debba essere data la possibilità al fornitore o al cessionario di optare per la rateizzazione in dieci anni degli importi delle singole rate annuali che non vengono utilizzate, per “incapienza”, nell’anno di competenza finanziaria, norma peraltro già prevista per le comunicazioni inviate lo scorso anno.

Infine, viene rilevato un problema legato alla preventiva comunicazione dell’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti; senza i necessari provvedimenti attuativi non consente di effettuare le compensazioni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy