E' stata approvata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti la versione definitiva del nuovo regolamento sulla formazione continua e l’aggiornamento professionale dei commercialisti attivi in Italia.
Il progetto di riforma del regolamento sulla formazione era stato avviato dallo stesso Consiglio nazionale lo scorso mese di marzo per poi passare al vaglio del ministro della Giustizia, chiamato a dare il proprio parere vincolante sul testo.
Il nuovo regolamento diverrà operativo a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella versione definitiva del regolamento sono state inserite tra le materie “obbligatorie” la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, accanto alle altre già presenti, quali: l'ordinamento, la deontologia, i compensi e l'organizzazione dello studio professionale.
Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, quindi, l'iscritto all'albo sarà ora tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi, dei quali almeno nove mediante attività formative aventi ad oggetto le suddette materie.
Una novità importante prevista nel regolamento è la possibilità di riconoscere anche a soggetti terzi all'Ordine la facoltà di erogare corsi di formazione continua che riconoscano crediti formativi.
Dunque, anche le “associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti” hanno ora la possibilità di partecipare alla formazione continua dei commercialisti, anche se il ruolo centrale nella definizione dell'offerta formativa resta nelle mani degli Ordini territoriali.
Quest'ultimi devono, infatti, curare l'istruttoria della richiesta di accreditamento degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati e incaricarsi della riscossione del contributo richiesto agli stessi soggetti “per ciascuna giornata dell'evento, pari a 5 euro per ogni partecipante iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un minimo di 250 euro per ciascun evento formativo a pagamento approvato”.
A seguito delle modifiche introdotte, il nuovo sistema prevede quattro livelli di formazione: autoaggiornamento, aggiornamento, formazione e formazione specialistica.
Altre novità riguardano, poi, le modalità di svolgimento da parte dell'Ordine delle verifiche annuali e triennali sugli iscritti, relativamente all'assolvimento dell'obbligo formativo. Per quanto riguarda, invece, l'esenzione dell'obbligo formativo, il nuovo regolamento introduce la previsione dell’esenzione per maternità estesa ai padri e ai genitori adottivi o affidatari e l’esonero per l’ipotesi in cui i coniugi, i parenti o altri componenti del nucleo familiare del commercialista abbiano malattie gravi.
Invece, con riferimento ai casi di anzianità (over 65), mancato esercizio della professione e iscrizione all'elenco speciale non è contemplato più alcun esonero formativo, ma solo un obbligo formativo ridotto.
Il Ministro della Giustizia, nell'offrire il suo parere vincolante sul nuovo regolamento, ha respinto la possibilità dell'esonero formativo nelle tre ipotesi sopra menzionate, come previsto nella versione iniziale del regolamento, imponendo ora per queste tre fattispecie solo una riduzione dell’obbligo formativo pari a 10 crediti formativi annuali (contro una media di 30).
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