Commercialista e promotore finanziario Incompatibilità

Pubblicato il 24 febbraio 2017

Sono stati pubblicati, sul sito del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, una serie di Pronto Ordini diretti ad accertare le incompatibilità sussistenti tra l’esercizio della professione di commercialista ed altri incarichi.

Commercialista non può esercitare attività di promotore finanziario (PO 36/2017)

Nel Pronto Ordini n. 36/2017 si afferma che il soggetto iscritto all’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, anche se non munito di mandato, non può esercitare la professione di commercialista.

Ai sensi del Dlgs 139/2005, art. 4, comma 1, lettera e), sussiste una incompatibilità tra lo svolgimento della professione di commercialista e quella di promotore finanziario (ora denominato “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”) che deriva, come ha specificato la Corte di cassazione, dal semplice fatto di essere iscritti all'albo, che ha efficacia costitutiva dello status professionale. La mera sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione non è sufficiente ai fini del legittimo svolgimento di una professione.

Commercialista ed agente in attività finanziaria (PO 333/2016)

In base all’ordinamento professionale – Dlg 139/2005 – non si rileva incompatibilità tra l’esercizio della professione di commercialista  e di agente in attività finanziaria (ex Dlg 385/1993, art. 128-quater - TUB); tuttavia, spiega il Pronto Ordini n. 333/2016, “l'iscrizione all'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione”.

Pertanto occorre fare riferimento, per delineare la presenza o meno di una incompatibilità, anche alle norme del TUB, le quali stabiliscono una disciplina più restrittiva in base alla quale gli iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente tale attività nonché quelle ad essa connesse o strumentali.

Socio accomandatario CED (PO 25/2017)

Come precisano le Note Interpretative Cndcec non si ravvisa incompatibilità tra esercizio della professione di commercialista e socio accomandatario se l’attività d’impresa, svolta sia individualmente che in forma societaria, riguardi servizi strumentali od ausiliari all’esercizio della professione (società c.d. di mezzi o servizi).

Specifica il Pronto Ordini n. 25/2017 che è esclusa l’incompatibilità quando la società di mezzi o servizi, in cui il commercialista abbia il controllo della società, ha come unico cliente il professionista stesso, in quanto i servizi offerti dalla società sono certamente strumentali od ausiliari.

Nel caso in cui la società abbia anche clienti terzi,  l’incompatibilità non sussiste se il fatturato individuale del commercialista sia prevalente rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile. Diversamente i servizi offerti della società non rientrerebbero tra quelli strumentali od ausiliari.

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