Legittima la condanna penale per esercizio abusivo della professione comminata al commercialista che, temporaneamente sospeso, non si sia astenuto dallo svolgimento dell'attività.
E' quanto confermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 27297 del 22 giugno 2023, di rigetto del ricorso promosso da un professionista, riconosciuto colpevole del reato in parola per aver continuato a compiere, durante il periodo di sospensione, una pluralità di atti che avevano ingenerato l'erronea apparenza di un esercizio regolare nonché un affidamento incolpevole della clientela.
Nella specie, la mancata astensione, nel periodo di sospensione, dallo svolgimento dell'attività professionale era stata desunta da concordanti elementi quali:
Nel confermare le conclusioni cui erano giunti di giudici di entrambi i gradi di merito, la Suprema corte ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità ritenga pacificamente configurabile l'art. 348 cod. pen. anche nel caso di sospensione disciplinare.
Il delitto di esercizio abusivo della professione - si legge ancora nella decisione - sussiste anche nel caso in cui l'autore abbia posto in essere atti non individuabili come di specifica competenza di una professione, purché svolti in modo continuativo, vale a dire in maniera tale da ingenerare l'erronea apparenza di un esercizio regolare.
Ebbene, anche nella vicenda esaminata, il ricorrente aveva compiuto una pluralità di atti che, pur non riservati in via esclusiva alla competenza specifica di una professione, nel loro continuo, coordinato e oneroso riproporsi, avevano ingenerato una situazione di apparenza evocativa dell'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela.
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