Come tagliare il costo del lavoro con il contratto a termine

Pubblicato il 18 aprile 2024

Sono tantissime le opportunità di riduzione del costo del lavoro previste dal legislatore per il datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a termine.

Fatta salva qualche eccellente esclusione (è il caso, per esempio, del cd incentivo Giovani under 30 fruibile esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine), la gran parte delle agevolazioni contributive, strutturali e non, offrono la possibilità, ad aziende e professionisti, di assumere personale per il tempo necessario abbattendo i relativi costi.

Segue un elenco dettagliato dei principali incentivi disponibili per i contratti a termine nel settore privato, applicabili agli eventi del 2024..

Gli incentivi contributivi e di natura economica illustrati di seguito spettano ai datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore.

Assunzione a termine di donne svantaggiate e over 50

La disciplina dell’Incentivo donne svantaggiate e dell'Incentivo over 50 disoccupati fa rientrare, tra i rapporti di lavoro incentivati, anche i contratti a tempo determinato, comprese le loro proroghe legali..

Gli incentivi si applicano alle nuove assunzioni di:

Secondo la disciplina prevista dalla legge Fornero (articolo 4, legge n. 92/2012) e tornata operativa nel 2024, al datore di lavoro che stipuli un contratto di lavoro a termine con le predette lavoratrici (e con lavoratori over 50 disoccupati ) spetta sia l’esonero dal versamento del 50% della contribuzione previdenziale INPS a proprio carico, sia l’esonero dal versamento dei premi e contributi dovuti all’INAIL per tutta durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo 12 mesi, considerando anche le eventuali proroghe.

NOTA BENE: Lo stesso datore di lavoro può massimizzare il taglio contributivo portando in cumulo, ad esempio, gli incentivi per la sostituzione di lavoratori in congedo, per l’assunzione di lavoratori disabili o per l’assunzione di percettori NASpI.

Assunzione di donne disoccupate vittime di violenza di genere

Per il periodo 2024-2026, i datori di lavoro privati possono beneficiare di un nuovo incentivo sperimentale.

Si tratta dell’Incentivo donne disoccupate vittime di violenza di genere che, per espressa previsione di legge, può essere fruito anche per le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate nel periodo temporale agevolabile.

L’assunzione deve interessare donne vittime di violenza, residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie o, per le straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno e, alla data dell’assunzione, siano disoccupate e già percettrici del Reddito di libertà ovvero di altro beneficio regionale o provinciale ad esso equiparato.

NOTA BENE: Per le assunzioni effettuate nel 2024, l’esonero spetta anche alle donne che hanno fruito del Reddito di libertà nel 2023.

Il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 100% nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui (666,66 euro mensili) della contribuzione previdenziale a proprio carico per la durata del rapporto di lavoro e comunque fino a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, incluse le eventuali proroghe legittime.

Non sono agevolabili i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Leggi anche Assunzioni agevolate di donne vittime di violenza al via

Assunzione di beneficiari di ADI e SFL

Se ad essere assunti sono soggetti che già beneficiano del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o dellAssegno di inclusione (ADI), il datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (o stagionale) può fruire di uno sgravio contributivo:

ATTENZIONE: La spettanza dell’incentivo è subordinata alla condizione che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)

Si evidenzia che il requisito della percezione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o dell’Assegno di inclusione (ADI) va posseduto alla data della prima assunzione incentivata e può non essere posseduto alla data di proroga del rapporto di lavoro.

Restano invece dovuti i premi e i contributi INAIL.

Leggi anche Assegno di inclusione, come fruire dell’esonero contributivo

Assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica

I datori di lavoro privati, anche non soggetti ad assunzioni obbligatorie, hanno diritto ad un contributo economico per l’assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Il contributo economico spetta nella misura percentuale del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata al lavoratore con disabilità agevolato, la durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

Il bonus è cumulabile con incentivi e riduzioni contributive a condizione che l’importo complessivo non superi la misura del 100% dei costi salariali.

Leggi anche Lavoratori disabili: assunzioni obbligatorie (e no) con lo sconto

Assunzione di detenuti e internati

Prevista la riduzione del 95% delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore per le assunzioni con contratto a tempo determinato di persone detenute e internate negli istituti penitenziari, condannati o internati ammesse al lavoro esterno e ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari.

La riduzione è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi, corrisposta al lavoratore e calcolata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

La stessa spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati (in casi specifici, può essere fruita anche nei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione)

L’agevolazione è cumulabile con gli incentivi di natura economica.

Sostituzione di lavoratori in congedo

Infine, va ricordato che alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono, con contratto a tempo determinato, personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori dipendenti in congedo di maternità, paternità, parentale o in congedo per malattia del figlio spetta l’esonero nella misura del 50% (non è previsto un massimale agevolabile) della contribuzione datoriale dovuta.

Sono agevolabili anche i contributi e i premi INAIL.

L’agevolazione spetta dalla data di assunzione e fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

NOTA BENE: L’assunzione del lavoratore in sostituzione può avvenire anche un mese prima rispetto al periodo di inizio del congedo,

Tabella: Incentivi per l'assunzione con contratto a termine

Categoria Incentivo

Destinatari

Durata massima

Esonero contributivo

Incentivo donne svantaggiate e over 50 disoccupati

Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

Donne in regioni ammissibili ai fondi UE

Donne in settori con disparità di genere

Donne disoccupate da oltre 24 mesi

12 mesi

50% INPS e INAIL

Incentivo donne disoccupate vittime di violenza

Donne vittime di violenza, disoccupate, beneficiarie del Reddito di libertà o simili

12 mesi

100% contribuzione previdenziale INPS (fino a 8.000€/anno)

Incentivo ADI e SFL

Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o dell’Assegno di inclusione (ADI)

12 mesi

50% contribuzione previdenziale INPS (fino a 4.000€/anno)

Incentivo lavoratori con disabilità

Lavoratori con disabilità intellettiva o psichica (riduzione capacità >45%)

12 mesi

70% retribuzione mensile imponibile disabile agevolato

Incentivo detenuti e internati

Detenuti e internati, ammessi al lavoro esterno, ex degenti di ospedali psichiatrici

Durante detenzione (e oltre in casi specifici)

95% contribuzione previdenziale INPS datore di lavoro e lavoratore

Incentivo sostituzione lavoratori in congedo

Personale in sostituzione durante congedo maternità, paternità, parentale, malattia del figlio

Fino a 1 anno dal congedo

50% INPS e INAIL

 

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