Dopo la caotica gestione avvenuta nel periodo d’imposta 2023, molti dei collaboratori sportivi nell’area del dilettantismo stanno per raggiungere o hanno raggiunto la fatidica soglia del 5.000 euro.
Il periodo d’imposta 2023 è stato caratterizzato da una doppia tipologia reddituale per primo e secondo semestre dell’anno e da una soglia di esenzione previdenziale da considerarsi sui compensi percepiti dal 1° luglio 2023.
L’anno 2024, invece, unifica i termini per le soglie di esenzione fiscale e contributiva, sicché dovranno considerarsi, per entrambi i predetti fini, i compensi lordi percepiti dal singolo collaboratore sportivo dilettantistico durante tutto il periodo d’imposta 2024.
Ai fini di una corretta gestione nell’erogazione dei compensi spettanti, leassociazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) devono mettere in atto opportune procedure organizzative volte ad arginare diverse discrasie che caratterizzano l’attuale sistema fiscale e previdenziale dei compensi dell’area del dilettantismo mediante una stretta e fattiva collaborazione dei propri lavoratori sportivi e dei professionisti che le assistono. Ad oggi, infatti, l’attuale impianto di semplificazione ricercato dal legislatore risulta incompleto e non consente una piena autonomia operativa dei datori di lavoro del settore dilettantistico
Pur evidenziando che anche nel settore dilettantistico sono ammesse tutte le forme di lavoro previste dalla normativa vigente, sinteticamente riconducibili al lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non può negarsi che la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata per la regolamentazione dei rapporti con lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo è quella della collaborazione coordinata e continuativa.
La ragione è riconducibile alle previsioni contenute nell’art. 28, comma 2, della riforma (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), a mente del quale sussiste una previsione legale di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni di lavoro sportivo, rese nell’area del dilettantismo, che:
ATTENZIONE: A mente dell’art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è qualificato come lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara ed ogni altro tesserato che svolge a favore di soggetti dell’area dello sport dilettantistico una mansione rientrante nei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva ritenuta necessaria e prevista dall’elenco reso noto con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del Lavoro (il primo provvedimento emanato è il DPCM 22 gennaio 2024).
La stesura del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, primo passo per la regolarizzazione del personale, merita particolare attenzione, non solo con riferimento all’oggetto del contratto stesso, agli impegni del collaboratore, al compenso ed alle modalità di erogazione, alla risoluzione dell’accordo, ma anche rispetto alle informazioni tipiche dei rapporti in genere come disciplinate dal decreto legislativo n. 152/1997, come recentemente modificato dal decreto legislativo n. 104/2022.
Inoltre, laddove la prestazione sportiva retribuita viene resa con contatti diretti e regolari con minori, il prestatore di lavoro deve fornire apposito certificato circa l’assenza di reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 600-undicies del Codice Penale.
Il certificato potrà anche essere richiesto per il tramite del sito internet del Ministero della giustizia anche dal datore di lavoro/committente.
Stipulato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, nonché gli altri soggetti destinatari delle prestazioni sportive nell’ambito del dilettantismo sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli enti cooperanti i dati necessari per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione obbligatoria andrà effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, tramite:
NOTA BENE: La comunicazione tramite i suddetti canali deve intendersi valida esclusivamente nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva dell’area del dilettantismo.
L’omessa comunicazione è soggetta alle medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego.
Sebbene l’art. 36, comma 6-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, preveda espressamente che “all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare”, è opportuno prevedere – già nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa – che l’autocertificazione venga resa, ad esempio, contestualmente alla richiesta di pagamento e secondo la modulistica in uso dalla ASD/SSD.
Il committente, infatti, prima dell’erogazione materiale delle somme deve essere al corrente degli obblighi contributivi e/o fiscali che incombono su quel determinato emolumento, così come dei consequenziali adempimenti di natura previdenziale e lavoristica.
Autocertificazione redditi da prestazioni sportive dilettantistiche ai sensi art. 35 e dal comma 6-bis, articolo 36, D.lgs. 36/2021 s.m.i. Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a ____________ a _______________ Prov. _____________ il ____/___/____ residente in Via ______________________________ n. _____ Cap________ Città__________ (__) Codice fiscale ____________________ in qualità di __________________, a fronte del contratto di lavoro sportivo/lettera d’incarico/convocazione del ____________ per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 25, D.Lgs. 36/2021) svolta nell’ambito di attività sportiva dilettantistica per il periodo/evento ___________________ DICHIARA DI AVER PERCEPITO COMPENSI PER IMPORTI: Dal 1° gennaio 2024 alla data odierna: o di aver ricevuto compensi per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro _______________. o di aver ricevuto compensi per prestazioni di collaborazione amministrativo – gestionale ai sensi dell’articolo 37, D.Lgs. 36/2021 nel periodo indicato per un importo lordo pari a euro_______________; Luogo e Data ______________, ___________ Firma del collaboratore _____________________ DICHIARA ALTRESÌ o di essere iscritto alla cassa professionale di appartenenza ovvero ad altre forme pensionistiche obbligatorie
o di essere pensionato (Ente _____________); o di non essere iscritto ad alcuna forma pensionistica obbligatoria. Al superamento della soglia di euro 5.000 ex art. 35, D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. al fine di garantire il corretto accredito dei suoi contributi è necessario provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata Inps L.n.335/1995. Luogo e Data ______________, _______________ Firma del collaboratore _____________________ |
Acquisita l’autocertificazione circa lo status dei compensi sino a quel momento percepiti, il committente potrà opportunamente determinare il trattamento previdenziale e/o fiscale eventualmente dovuto sulla somma da corrispondere ai sensi degli artt. 35 e 36, della riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36).
NOTA BENE: Anche per le collaborazioni coordinate e continuative sussiste l’obbligo di corresponsione dei compensi con strumenti tracciabili così come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, l’erogazione del compenso deve avvenire con uno dei seguenti strumenti:
Per le collaborazioni sportive dell’area del dilettantismo vi è l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) indipendentemente dal compenso pattuito.
Stando alle indicazioni dell’art. 28, comma 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l’iscrizione al LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Il committente può definire tale adempimento, facoltativamente, tramite i canali tradizionali ovvero per il tramite del Registro delle attività sportive dilettantistiche, benché quest’ultimo applicativo non sia ancora aggiornato a tale funzionalità.
Sul punto si rammenta che con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2024, l’INL ha rinviato l’adempimento in argomento in considerazione della mancata emanazione del DPCM previsto dall’art. 28, comma 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerente alle disposizioni tecniche ed ai protocolli informatici necessari per l’adozione del LUL, specificando che la disciplina legislativa, al momento, non può trovare applicazione.
Si evidenzia, comunque, che, a parere di chi scrive, rimane possibile – anche in considerazione degli adempimenti contributivi e fiscali di seguito trattati – l’adozione del LUL con i canali tradizionali tipici con le medesime modalità previste per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Diversamente, diventerebbe particolarmente difficoltoso, anche per i collaboratori stessi, rinvenire l’importo del compenso lordo sino a quel momento percepito ai fini dell’autocertificazione.
Per la medesima ragione, inoltre, è opportuno – seppur obbligatorio esclusivamente per i compensi superiori a 15.000 euro – che il prospetto paga venga consegnato ai collaboratori già dal superamento della soglia di esenzione contributiva (5.000 euro).
Ai sensi dell’art. 35, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico sono assicurati presso la gestione separata.
L’obbligo contributivo sussiste al superamento dell’importo di un compenso pari a 5.000 euro annui secondo il c.d. regime di cassa.
ATTENZIONE: Il limite di cui sopra opera rispetto alla somma dei compensi erogati a ciascun prestatore con riferimento alla totalità dei committenti.
La contribuzione previdenziale dei collaboratori presso la Gestione separata INPS – calcolata esclusivamente sulla parte di compenso eccedente i “primi” 5.000 euro – sarà pari:
L’onere, così come avviene per i consueti rapporti di lavoro parasubordinato, è ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del prestatore.
L'art. 35, comma 8-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 prevede, altresì, che sino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (quindi esclusivamente per le aliquote del 24% e del 25%) deve essere determinata sul 50% dell’imponibile contributivo, con contestuale riduzione proporzionale del montante pensionistico.
NOTA BENE: La riduzione del 50% dell’imponibile previdenziale non si applica sulla c.d. contribuzione minore. Pertanto, per i soggetti con “aliquota piena” il 2,03% andrà calcolato sull’intero importo del compenso percepito (sempreché eccedente, nell’anno, la soglia di 5.000 euro).
Gli effetti sulla contribuzione effettivamente dovuta si riverberano, naturalmente, anche sulle modalità di esposizione della denuncia Uniemens da inviarsi entro la fine del mese successivo alla corresponsione del compenso.
In particolare, le denunce dei lavoratori sportivi titolari di contratto di co.co.co. dovranno essere valorizzate inserendo al TipoRapporto il codice:
NOTA BENE: L’esposizione del TipoRapporto D2 dovrà essere sempre presente laddove nel flusso sia indicato il TipoRapporto D1. Pertanto, per i collaboratori non iscritti dovranno essere sempre esposti entrambi i codici.
Nella denuncia contributiva dovrà essere indicata anche la tipologia di qualifica del collaboratore mediante la compilazione dell’elemento <Codice attività> con uno dei seguenti codici:
ATTENZIONE: Le prestazioni rese dai dipendenti pubblici, invece, dovranno essere indicate con il TipoRapporto “D7” ed il codice attività “29 – attività sportiva retribuita dipendenti pubbliche amministrazioni”.
Entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso – secondo il principio di cassa – il committente è obbligato al versamento della contribuzione previdenziale e delle ritenute fiscali eventualmente operate, mediante il modello di pagamento F24.
Per i contributi INPS dovranno essere utilizzate le conosciute causali tributo:
Quanto alle ritenute fiscali, essendo i compensi percepiti qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente, si applicheranno le aliquote IRPEF ed eventuali addizionali tipiche, con gli ordinari codici tributo di versamento.
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