È possibile applicare – anche per il 2022 – le regole per la gestione dello sgravio contributivo spettante ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). L’agevolazione contributiva, concessa per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola a decorre dal 1° gennaio 2022 (1° gennaio 2022-31 dicembre 2022), è concessa su istanza da trasmettere, per via telematica, entro il 30 luglio 2022.
A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 59 del 16 maggio 2022.
L’esonero contributivo, originariamente introdotto dall’articolo 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), successivamente modificato dall’articolo 1, comma 33, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), è destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato lo sgravio per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
A questo punto, è intervenuto l’articolo 1, comma 520, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2021” con le parole “e il 31 dicembre 2022”, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”.
La domanda di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dalla data di inizio dell’attività saranno respinte. Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, dunque, il termine scade il 30 luglio 2022.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".