L'Agenzia ispettiva dell'Ispettorato del Lavoro dipana un problema di coordinamento tra due norme circa la possibilità di consentire di adempiere all'istituto della diffida ex art. 13 DLgs. 124/2004, ottenendo, in tal modo, le sanzioni amministrative in misura minima in materia di lavoratori disabili.
Con una nota - la n. 2283/2017 del 23 marzo scorso, divulgata dall’Inl con la nota protocollo n. 3159/2017 del 10 aprile - la Direzione Centrale Vigilanza dell'Ispettorato nazionale del Lavoro spiega che per adempiere alla diffida, in seguito alle modifiche intervenute con il DLgs.151/2015 ed al coordinamento con le vecchie regole, occorreranno:
la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione
ovvero
la stipula, ad opera dell'ufficio, del contratto individuale del lavoro con il disabile.
Questo il principale chiarimento fornito circa la corretta applicazione delle sanzioni in tema di collocamento obbligatorio (L. 68/1999, per come riformata negli articoli 7, comma 1 e 15, comma 4-bis).
I due momenti che l'Ispettorato nazionale distingue nella nota 2283/17 corrispondono l'uno alla necessità, per il datore di lavoro privato o ente pubblico economico, di assolvere all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili entro 60 giorni dal momento in cui tale obbligo sorge in proporzione all'organico aziendale; l'altro alla possibilità, durante questo periodo, di ricorrere alla richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o ad una richiesta numerica ovvero, ancora, alla stipula delle convenzioni previste dalla L. 68/1999 e dal DLgs. 276/2003.
Ove, in quel termine, il datore non si sia attivato, la mancata copertura che ne deriva, se ascrivibile direttamente ad egli, verrà immediatamente assoggettata alle sanzioni di cui all'art. 15, comma 4 della L. 68/1999 sopra richiamata, vale a dire al versamento di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (art. 5, comma 3-bis) al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato nella giornata.
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