Le modalità di collegamento da remoto per svolgere le riunioni andrebbero adottate in tutti i casi possibili e per tutti gli organi societari.
E’ questa la lettura resa nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano rispetto alle previsioni del DPCM dell’8 marzo 2020, per come richiamata da Assonime in un documento dove vengono illustrate le disposizioni del Decreto-legge “Cura Italia” n. 18/2020 in materia di svolgimento delle assemblee delle società.
Il collegamento a distanza - espressamente consentito, in relazione alla situazione di emergenza da Coronavirus, per le assemblee ordinarie e straordinarie dall’art. 106 del DL n. 18/2020 – è ritenuto così applicabile anche alle riunioni di tutti gli organi sociali, comprese le riunioni del consiglio di amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale.
Nella parte finale del testo di Assonime, dedicata alle modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali, l’Associazione riprende le conclusioni della massima notarile milanese, precisando che il collegamento da remoto, anche in assenza di una previsione statutaria o autoregolamentare, non può che assumere la valenza di principio generale.
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