Il Tribunale di Modena, con la sentenza del 21 febbraio 2006, ha respinto la rivendicazione di lavoro subordinato da parte di un lavoratore a progetto che ha svolto per un’azienda mansioni nella creazione e nello sviluppo di reti commerciali. L’obbligo di presenza in azienda con un numero fisso di ore, con calcolo di ferie e permessi (calendario da lui compilato, ma che non ha trovato riscontro con la documentazione aziendale), l’e-mail con indicazioni aziendali ricevute al pari dei lavoratori subordinati ed il contenuto delle mansioni in concreto svolte e finalizzate alle vendite, documenti prodotti dal lavoratore, non sono stati ritenuti valide spie di lavoro subordinato.
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