Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato un regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari da applicare ai professionisti che commettono violazioni del nuovo Codice deontologico, entrato in vigore lo scorso mese di marzo.
Si tratta di una bozza del Codice delle sanzioni, che è stata posta in pubblica consultazione fino al 30 giugno 2016 e inviata a 144 Ordini territoriali.
Come spiegato dal presidente di categoria, Gerardo Longobardi, la scelta della pubblica consultazione agli Ordini locali su un tema così delicato è stata voluta “per acquisire il punto di vista della governance della categoria su tutto il territorio anche alla luce dell’esperienza maturata sul campo dai giudici disciplinari”. Inoltre, al fine del perseguimento del coinvolgimento democratico dei professionisti – già sperimentato in occasione del nuovo Codice deontologico – il Consiglio prenderà atto dei suggerimenti del territorio, prima di stendere un testo definitivo.
Il Codice contiene 28 articoli, compreso l'ultimo che è quello dedicato alla sua entrata in vigore ancora da definire, e si distingue in due parti.
La prima parte (articoli da 1 a 10) riguarda le disposizioni generali e spazia dall'ambito di applicazione, alla potestà disciplinare, alla definizione delle tre tipologie di sanzioni (censura, sospensione e radiazione), fino alle circostanze aggravanti e attenuanti e alla motivazione del provvedimento sanzionatorio.
La seconda parte del Codice (articoli da 11 al 28) si occupa più approfonditamente delle sanzioni disciplinari da comminare in caso di violazioni del Codice deontologico delle professioni, emanato il 17 dicembre 2015.
Nella bozza del Codice in consultazione sono contemplate tre diverse tipologie di sanzioni:
- la censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo ed è applicata nei casi più lievi e in assenza di precedenti che fanno presupporre che il professionista non incorrerà in altra infrazione. In caso di violazione particolarmente tenue l’organo disciplinare può decidere per l’archiviazione. Esempio: scatta quando il professionista non segnala all’Ordine violazioni della deontologia di cui viene a conoscenza oppure mente o ancora agisce con pregiudizio o per interessi “altri” ;
- la sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione e può essere comminata per un periodo di tempo massimo di due anni. Esempio: se il professionista o i suoi collaboratori violano il diritto alla riservatezza del cliente;
- la radiazione consiste nella cancellazione dall’Albo o dall'elenco speciale e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo/elenco speciale. Essa è inflitta per comportamenti gravi lesivi della professione; il radiato può essere riammesso dopo sei anni se ha tenuto un comportamento irreprensibile.
Il Codice è chiaro anche in merito agli obblighi di formazione professionale a cui sono tenuti tutti i commercialisti iscritti all'Albo.
Il mancato rispetto di tale obbligo professionale sarà punito con l'applicazione di sanzioni parametrate al numero di crediti conseguiti dall'iscritto. In caso di assenza totale di crediti formativi maturati, il professionista sarà punito con la sospensione fino a sei mesi dall'esercizio della professione. Nel caso l'iscritto incorra nuovamente in tale violazione, nel triennio successivo, i mesi di sospensione diventeranno 12 (il doppio del previsto).
Il professionista che non è in regola con la formazione continua, inoltre, non può prendere tirocinanti; per coloro che sono iscritti all'elenco speciale, invece, la violazione dell'obbligo formativo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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