Entra in vigore il 14 dicembre 2024 la Legge n. 177/2024, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada", pubblicata in Gazzetta il 29 novembre 2024.
Le nuove norme - si rammenta - introducono misure volte a migliorare la sicurezza stradale e a dissuadere i conducenti da comportamenti scorretti.
Tra le novità, si segnala una stretta per le sanzioni relative alle ipotesi di uso del cellulare alla guida e di guida in stato di ebbrezza.
Per quanto concerne l'uso di smartphone alla guida, la Legge interviene a modifica dell'articolo 173, comma 3-bis del Codice della strada (Decreto legislativo n. 285/1992).
Multa aumentata e sospensione della patente
Viene aumentata, in primo luogo, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chiunque faccia uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.
Le sanzioni economiche applicabili diventano da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro (precedentemente, la somma prevista era da euro 165 a euro 660), con l'aggiunta della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi.
Recidiva
In caso di recidiva nel corso di un biennio, si applica una multa da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
Sospensione breve della patente
Per i casi di guida con cellulare è inoltre applicabile la sospensione breve della patente di guida, disciplinata nel nuovo articolo 218-ter del Codice della Strada e prevista per specifiche infrazioni.
La sospensione breve - che si affianca alla sospensione ordinaria, costituendo una sanzione aggiuntiva - è applicabile ai conducenti con meno di 20 punti, e prevede:
I giorni della sospensione vengono raddoppiati in caso di incidente.
Le sanzioni aumentano anche per chi viene colto al volante sotto l’effetto dell’alcol.
All'art. 186 del Codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) sono così aggiunti dei nuovi commi.
Codici unionali e alcolock in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza
In primo luogo, si prevede che nei confronti del conducente condannato per i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, è sempre disposto che sulla patente siano apposti dei codici unionali, con applicazione, nei casi più gravi, anche del dispositivo alcolock sul veicolo.
L’alcolock è un dispositivo installato sui veicoli che impedisce l’accensione del motore qualora il conducente risulti ancora sotto l’effetto dell’alcol: il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico, la macchina non parte.
Tali prescrizioni permangono sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica, per un periodo di almeno due anni e, nei casi più gravi, di tre anni, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.
Aumento sanzioni
A seguire, sono disposte due aggravamenti di pena, prevedendosi che le sanzioni per guida con alcol:
La Legge n. 177/2024, a seguire, introduce un forte inasprimento delle sanzioni anche per quanto riguarda altre violazioni.
Monopattini
Le sanzioni, per chi circola con monopattini non conformi ai requisiti di legge, sono state raddoppiate, passando a un intervallo compreso tra 200 e 800 euro.
In caso di infrazioni per circolazione con monopattini privi del contrassegno o per mancata comunicazione della variazione di residenza del proprietario, la sanzione è compresa tra 100 e 400 euro.
Eccesso di velocità
Anche l’eccesso di velocità compreso tra 10 e 40 km/h sarà punito più severamente.
Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano:
Soste
Incrementano anche le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e di fermata sulle intersezioni e per il divieto di sosta e di fermata negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi TPL.
Nel dettaglio, chiunque viola le disposizioni di divieto di fermata e di sosta dei veicoli nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri, è soggetto a una sanzione da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli.
Parimenti, la sosta non autorizzata negli stalli riservati ai disabili subisce un deciso aumento della multa: è prevista, in questi casi, la sanzione da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli.
In caso di sosta vietata protratta oltre 24 ore, la sanzione amministrativa prevista viene applicata per ogni ulteriore periodo di 24 ore di violazione.
Per finire, anche le violazioni nelle aree di sosta con disco orario saranno trattate con maggiore rigore. Se la durata della violazione supera il tempo massimo consentito, la multa, da 26 euro a 102 euro, sarà moltiplicata per il numero di periodi eccedenti, fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti.
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