Codice della crisi d'impresa, le novità in vigore dal 16 marzo
Pubblicato il 18 marzo 2019
Al via un primo pacchetto di disposizioni del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Sono divenute operative, dal 16 marzo 2019, alcune delle novità introdotte con la recente riforma del fallimento.
Le restanti previsioni, che costituiscono la gran parte delle misure, entreranno in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 14/2019 (avvenuta il 14 febbraio 2019), ovvero il 15 agosto 2020.
Prime misure operative
Di seguito, le misure per le quali le disposizini finali e trasitorie del menzionato decreto hanno previsto un’entrata in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (quindi, come detto, dal 16 marzo 2019):
- le novità concernenti la competenza per materia e per territorio dei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, competenza che viene assegnata al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (articolo 27, comma 1);
- le modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria per quanto riguarda la competenza del tribunale per la dichiarazione di insolvenza e per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, richiamata ai sensi del citato articolo 27, comma 1 (articolo 350);
- l’istituzione, presso il ministero della Giustizia, dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice (articolo 356);
- la realizzazione, da parte del ministero dello Sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, di un’area web riservata per le notificazioni relative alla domanda di accesso alle procedure (articolo 359);
- le norme sulla certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi da parte di INPS e INAIL (art. 363) e la certificazione dei debiti tributari da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 364);
- la modifica in materia di spese di giustizia, sul recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 366);
- le nuove previsioni sugli assetti organizzativi dell'impresa, ovvero la modifica che investe l’articolo 2086 del codice civile sulla gestione dell’impresa (art. 375);
- la disposizione sugli assetti organizzativi societari, modificativa degli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies, primo comma e 2475 del codice civile (art. 377);
- le novità sulla responsabilità degli amministratori, modificative degli articoli 2476 e 2486 del codice civile (art. 378);
- le previsioni sulla nomina degli organi di controllo, che modifica l’articolo 2477 del codice civile (art. 379);
- le nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (articoli 385-388).
Operatività delle ulteriori disposizioni e disciplina transitoria
Come riferito, per le ulteriori disposizioni (comprese le misure di allerta, la nuova sezione sul sovraindebitamento, sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese etc), il Decreto legislativo entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione, ovvero il 15 agosto 2020.
Da ricordare anche la previsione che disciplina la fase transitoria (articolo 390) dove viene sancito che i ricorsi e le domande concorsuali depositati prima o pendenti all’entrata in vigore del nuovo Codice sono definiti secondo le previgenti disposizioni di cui al Regio decreto n. 267/1942 nonché della Legge n. 3/2012.