Codice appalti. Fissati i criteri per determinare il compenso degli arbitri

Pubblicato il 18 aprile 2018

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 31 gennaio 2018, rubricato “Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale” e pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” serie generale del 16 aprile, al fine di dare attuazione all’articolo 209 del Codice appalti e, così, rendere più sostenibile lo strumento dell’arbitrato.

Con riferimento proprio alle previsioni dell’articolo 209, comma 16, del Codice dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto (Dlgs n. 50/2016), il nuovo decreto ministeriale ha fissato i criteri per la determinazione del compenso che spetta al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina.

Dalla lettura del provvedimento emergono subito due novità:

Nuovi importi per i compensi degli arbitri

In particolare, è previsto che il compenso a beneficio dei collegi che decidono le controversie in tema di appalti pubblici in via extragiudiziale non può superare i limiti fissati nella tabella inserita nell'allegato A al decreto; tali limiti sono stabiliti in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.

Pertanto, in base alla nuova tabella allegata, i compensi previsti a beneficio degli arbitri risultano semplificati (si passa da otto a cinque scaglioni) e, allo stesso tempo, molto snelliti. Infatti, il massimale passa da 258mila a 100mila euro per le controversie di importo più elevato; mentre resta sostanzialmente invariato il compenso minimo possibile, fissato a 5mila euro.

Flessibilità degli importi

La seconda novità riguarda invece la flessibilità dei suddetti importi.

Infatti, mentre con il precedente disposto normativo erano possibili incrementi fino al limite del doppio in casi di particolare complessità, è ora sancito che sono “vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate”.

Il decreto, costituito da due articoli, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e, quindi, il 1° maggio 2018 e da tale data sostituirà l’articolo 10, commi da 1 a 6 e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.

Arbitri e avvocati: compensi differenti per le stesse procedure

La tabella con i nuovi compensi per gli arbitri è stata resa ufficiale a pochi giorni di distanza dalla diffusione dei compensi previsti per gli avvocati coinvolti nelle stesse procedure.

A questo punto appare inevitabile un confronto e notare una profonda disparità di trattamento tra le due categorie professionali. È, infatti, evidente che i compensi minimi degli arbitri sono inferiori rispetto agli onorari degli avvocati coinvolti nella difesa, collocandosi nelle fasce più basse di valore della controversia (fino a 500mila euro). Gli arbitri possono vedersi assegnare da 5mila a 20mila euro di compenso, mentre gli avvocati non scendono al di sotto dei 16.200 euro.

Inoltre, gli avvocati difensori, percependo un compenso per prestazione d’opera intellettuale, possono superare il limite della tariffa (mediante patto scritto), mentre il compenso degli arbitri (anche se avvocati) deve restare nei limiti della tabella.

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