Un Ordine territoriale chiede al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili se un iscritto nella sezione B dell’Albo possa o meno essere ammesso nell’elenco dei Delegati alle Vendite presso il Tribunale competente.
Con il Pronto ordine n. 69/2023 dello scorso 24 luglio, il Cndcec ribadisce che solo l’iscritto alla sezione A dell’albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite. Ne risultano, dunque, esclusi per una serie di motivazioni legate alle competenze e formazione, gli iscritti nella sezione B dell'Albo dei dottori Commercialisti.
Nel documento di prassi, il Cndcec richiama i requisiti di professionalità che deve possedere il delegato alle vendite e che sono stati richiamati in diverse disposizioni normative.
In primo luogo, si rinvia all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., secondo il quale possono ottenere l'iscrizione nel relativo elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali.
Secondo tale norma, i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
Con riferimento ai commercialisti, tali disposizioni devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del Dlgs. 139/2005.
L’articolo 1 del Regolamento dell’attività della categoria riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell’Albo la competenza tecnica per l’espletamento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché per la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione.
NOTA BENE: Tale previsione – secondo il Cndcec - ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto all'Albo dei commercialisti, all’avvocato e al notaio. Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale.
Di conseguenza:
il Consiglio nazionale ritiene che solo l’iscritto alla sezione A dell’albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite, avendo conseguito una laurea magistrale e non una laurea triennale, come richiede l’iscrizione alla sezione B dell’albo.
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