Cndcec sui requisiti per gli iscritti all’elenco dei delegati alle vendite

Pubblicato il 28 luglio 2023

Un Ordine territoriale chiede al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili se un iscritto nella sezione B dell’Albo possa o meno essere ammesso nell’elenco dei Delegati alle Vendite presso il Tribunale competente.

Con il Pronto ordine n. 69/2023 dello scorso 24 luglio, il Cndcec ribadisce che solo l’iscritto alla sezione A dell’albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite. Ne risultano, dunque, esclusi per una serie di motivazioni legate alle competenze e formazione, gli iscritti nella sezione B dell'Albo dei dottori Commercialisti.

Elenco delegati alle vendite, requisiti

Nel documento di prassi, il Cndcec richiama i requisiti di professionalità che deve possedere il delegato alle vendite e che sono stati richiamati in diverse disposizioni normative.

In primo luogo, si rinvia all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., secondo il quale possono ottenere l'iscrizione nel relativo elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali.

Secondo tale norma, i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

Con riferimento ai commercialisti, tali disposizioni devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del Dlgs. 139/2005.

L’articolo 1 del Regolamento dell’attività della categoria riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell’Albo la competenza tecnica per l’espletamento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché per la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione.

NOTA BENE: Tale previsione – secondo il Cndcec - ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto all'Albo dei commercialisti, all’avvocato e al notaio. Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale.

Di conseguenza:

il Consiglio nazionale ritiene che solo l’iscritto alla sezione A dell’albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite, avendo conseguito una laurea magistrale e non una laurea triennale, come richiede l’iscrizione alla sezione B dell’albo.

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