Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel Pronto ordini n. 54/2023, ha fornito alcune precisazioni in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.
Nello specifico, il quesito chiedeva, nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, se:
Nella risposta resa nel PO n. 54/2023, il Cndcec conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Pertanto, dato che non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto - secondo il Cndcec - sembrerebbe più cauto evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
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