Cndcec, nuovo strumento operativo per la dichiarazione dei redditi. Come versare?

Pubblicato il 17 luglio 2023

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei dottori commercialisti hanno pubblicato un nuovo “strumento operativo”, dedicato al versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Il documento è dedicato a tutti i versamenti a saldo e in acconto che risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023.

Si ricorda che per effetto della Legge 3 luglio 2023, n. 87 di conversione del Decreto legge n. 51/2023, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza al 30 giugno 2023 sono stati prorogati per i soggetti ISA e forfettari al 20 luglio 2023, senza maggiorazione e al 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% in ragione di giorno.

ATTENZIONE: Quest’ultima disposizione si pone in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che consente di posticipare i versamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap, purché siano effettuati entro il trentesimo giorno successivo al relativo termine di scadenza (in generale, 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione), con una maggiorazione dello 0,40%a titolo di interesse corrispettivo.

Con il nuovo documento, il Cndcec riepiloga:

Nuovi termini di versamento, beneficiari della proroga

Nel documento dei commercialisti si ribadisce che i termini di versamento così definiti si applicano:

NOTA BENE: Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

NOTA BENE: Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Nel documento vengono riepilogati i principali codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.

Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

ATTENZIONE: Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

In una tabella del paragrafo 4 del contributo dei commercialisti vengono riportate le sanzioni amministrative applicabili per violazioni relative ai pagamenti delle imposte.

Ravvedimento operoso per le regolarizzazioni

Il ravvedimento operoso è quell’istituto, disciplinato dall’art. 13 del Dlgs n. 472/1997, finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario, che permette all’autore (e ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni e/o irregolarità compiute nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente con il pagamento:

  1. da un lato, dell’intero importo dovuto a titolo di imposte e interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1° gennaio 2023 è stabilito nella misura dello 5 per cento;
  2. dall’altro, di un importo ridotto delle sanzioni amministrative tributarie.

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Infatti, il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge.

In mancanza di tali condizioni, il ravvedimento dovrebbe considerarsi non perfezionato e di conseguenza si dovrà versare, in misura piena, la sanzione prevista per la violazione commessa che si sarebbe voluto sanare usufruendo delle riduzioni.

Per usufruire del ravvedimento i versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi codici tributo con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, e l’imposta sugli intrattenimenti.

NOTA BENE: Quando si ricorre al ravvedimento non è possibile effettuare il pagamento a rate.

La regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso richiede specifici adempimenti, che potrebbero variare a seconda dell’errore che si intende correggere.

Il ravvedimento non si perfeziona, non producendo effetti agevolativi per il contribuente, se si paga un importo inferiore al dovuto.

Viene richiamata anche la circolare 2 agosto 2013, n. 27/E dell’Agenzia delle entrate, che ha chiarito le modalità di ravvedimento nel caso in cui il contribuente non versi o versi in misura insufficiente la maggiorazione dello 0,4 per cento.

Infine, ricordano i commercialisti che tutti gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme in scadenza nel periodo dal 1° al 20 agosto slittano automaticamente al 20 agosto (ex art. 37, comma 11-bis, d.l. n. 223/2006), senza alcuna maggiorazione. Nel dettaglio si tratta di tutti i versamenti effettuati mediante modello F24, quindi imposte derivanti dalle dichiarazioni, versamenti periodici.

Per quest’anno, il 20 agosto cade di domenica e il termine slitta al 21 agosto.

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