La verifica della sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti, titolare di una impresa individuale inattiva, è l’oggetto del Pronto ordini n. 120/2018 del 27 luglio 2018, del Cndcec.
Facendo seguito ad una richiesta di chiarimento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha ricordato che l’articolo 4, comma 1, lettera c del Dlgs n. 139/2005, dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni e servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
La condizione di fondo per la suddetta incompatibilità è che per “esercizio di attività di impresa” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa.
Il Cndcec nel pronto ordini n. 120/2018 specifica, al riguardo, che “l'incompatibilità deve ritenersi esclusa laddove l'iscritto, pur assumendo la qualifica imprenditoriale, di fatto non eserciti la connessa attività”.
Vengono così indicati gli elementi probatori che – secondo le Note interpretative del Cndcec in materia di incompatibilità - dimostrano “sostanzialmente ed incontrovertibilmente che non vi sia stato esercizio”.
Si tratta dei seguenti elementi:
posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e ricavi);
posizione IVA inattiva;
posizione CCIAA e IVA attiva ma assenza di costi e ricavi e investimenti indispensabili;
assenza di luogo di svolgimento dell’attività, se necessario;
dichiarazioni scritte (autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rilasciati da terzi a titolo di prova).
Conclude il Consiglio Nazionale che i suddetti elementi, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono essere valutati dall’Ordine, comunque, nel loro insieme e non esauriscono la gamma degli elementi considerati.
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