E’ del 21 febbraio 2019 il Documento di ricerca di Cndcec e FNC dal titolo “Le novità e gli ultimi chiarimenti sul regime forfetario”.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e la Fondazione Nazionale esaminano le modifiche subite dal regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, a partire dal 2019, alla luce dei chiarimenti ufficiali al momento disponibili.
L’analisi viene condotta illustrando le modifiche al regime di favore apportate dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che sono state l’oggetto di alcuni recenti documenti di prassi amministrativa.
Il regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2015, che ha previsto – a partire dal 1° gennaio 2015 – la possibilità di una determinazione forfetaria del reddito per alcune particolari categorie di soggetti, con la possibilità di individuazione dell’imponibile attraverso un abbattimento percentuale dei ricavi, indipendentemente da spese e oneri effettivamente sostenuti.
La recente Legge n. 145/2018 (art. 1, commi da 9 a 11) ha ulteriormente modificato il regime, ampliando la platea dei contribuenti che vi possono accedere.
Nello specifico, le modifiche sono le seguenti:
innalzamento del limite dei ricavi o compensi a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività svolta;
eliminazione di alcuni requisiti di accesso al regime, come quello riferito alle spese per prestazioni lavorative e al costo dei beni strumentali;
previsione di nuove cause ostative all’accesso al regime, come quella relativa al possesso di partecipazioni in società a responsabilità limitata.
Soprattutto le nuove cause ostative hanno lasciano aperto ancora numerosi dubbi interpretativi. Nello specifico, necessitano di essere chiariti gli aspetti più delicati che riguardano, in particolare:
Obiettivo dei commercialisti è quello di fare chiarezza sui dubbi ancora irrisolti.
Nel documento di ricerca di Cndce e Fnc vengono ribaditi alcuni importanti aspetti del regime agevolato.
Con riferimento al computo del nuovo limite di 65.000 euro di ricavi e compensi, nella soglia di accesso o permanenza che va calcolata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore/professionista a prescindere dalla specifica attività cui si riferiscono, sono stati fatti rientrare anche i proventi conseguiti dalla cessione del diritto d’autore.
Ora il documento precisa che questa conclusione non può essere condivisibile, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo derivanti da attività diverse da quelle di impresa o di lavoro autonomo in senso proprio; mentre, il riferimento di cui alla Legge n. 190/2014 è ai soli "ricavi” o “compensi”, ossia ai proventi tipici di tali attività e non anche ai “redditi” derivanti da attività assimilate.
Il limite dei ricavi deve, poi, essere considerato unico per qualsiasi soggetto a prescindere dal settore economico di appartenenza.
Sotto il profilo temporale, ricorda il documento, il regime forfetario non prevede limiti legati al numero di anni di esercizio dell’attività o al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
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