CNDCEC, disciplina delle incompatibilità

Pubblicato il 20 marzo 2023

Con il pronto ordini del 9 marzo 2023, n. 139, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti in merito ai tre quesiti riguardanti la disciplina delle incompatibilità dell’attività d’impresa con l’esercizio della professione.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, all’art. 4, comma 1, lett. c), disciplina l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e per proprio conto.

I tre quesiti sono i seguenti:

  1. se la società commerciale avente ad oggetto attività tipiche della professione (es. amministrazione e legale rappresentanza di società) ancorché non riservate dalla legge agli iscritti, deve essere considerata assimilata alle società di servizi strumentali, con la conseguenza che l’iscritto ne sia socio e amministratore e soggetto alla verifica in ordine alla prevalenza del fatturato da attività professionale rispetto al fatturato della società ascrivibile all’iscritto;
  2. esclusa l’assimilabilità alle società di servizi, se la medesima deve essere considerata genericamente una società commerciale con la conseguente sussistenza di incompatibilità in capo all’iscritto;
  3. se l'attività di amministrazione e legale rappresentanza di società, enti e trust etc., possa costituire oggetto sociale di una STP in cui un iscritto sia socio d’opera e amministratore con la conseguenza che la società commerciale potrebbe trasformarsi in una STP avente ad oggetto solo tale specifica attività e non anche tutte le altre attività oggetto della professione di dottore commercialista.

Il CNDCEC specifica che l’incompatibilità è esclusa nei seguenti casi:

NOTA BENE: Spetta all’Ordine territoriale verificare la sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità in capo ai propri iscritti nonché le relative fattispecie di esclusione dell’incompatibilità.

Quesito n. 1

Le società di servizi svolgono soltanto attività ausiliaria all’esercizio della professione e non possono svolgere attività a componente intellettuale (che deve rimanere esclusiva della sfera professionale).

Quesito n. 2

L’Ordine territoriale deve verificare se l’attività di amministrazione sia svolta sulla base di un incarico professionale.

In considerazione delle suddette fattispecie di esclusione, le note interpretative individuano alcune criteri per verificare la mancanza di un interesse economico proprio, come ad esempio:

Quesito n. 3

Ai sensi degli artt. 2498 e ss c.c., non è possibile trasformare una società non professionale in una STP, in quanto non rappresenta un tipo societario autonomo.

Nello specifico, si evidenzia che:

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