Con alcuni Pronto ordini emanati nel corso del mese di febbraio 2021, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sollecitato dalle richieste di chiarimento di alcuni Ordini territoriali – specifica alcuni aspetti inerenti l’esercizio della professione ed eventuali incompatibilità con la stessa.
Con il Pronto ordini dell’11 febbraio 2021, l’Ordine di Modena ha chiesto se sia possibile per un iscritto all'Albo esercente l'attività professionale essere socio di più di una associazione professionale aventi ad oggetto lo svolgimento di attività tipica del dottore commercialista.
Il Consiglio nazionale ritiene che, dal momento che il Dlgs n. 139/2005 non contiene delle indicazioni precise al riguardo, è necessario basarsi su quanto previsto nell’art. 10, comma 9, della Legge n. 183/2011, secondo il quale, pur essendo abrogata la Legge n. 1815/1939 e successive modificazioni, sono fatte salve le associazioni professionali quale modalità per poter esercitare un’attività professionale.
Ma, in particolare, si rinvia a quanto sancito all’art. 4 della Legge n. 247/20121, che con specifico riferimento all’esercizio della professione forense sancisce che:
per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all’Albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie, fra le quali figurano anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili;
la professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
Alla luce di ciò, il Cndcec ritiene che sia consentito al professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili esercitare la professione a titolo individuale ovvero tramite la partecipazione a una o più associazioni professionali, monodisciplinari o multidisciplinari.
Con il Pronto ordini n. 12/2021 del 15 febbraio, si è chiesto se sia possibile in caso di incompatibilità per lo svolgimento di docenza universitaria a tempo pieno, rimanere iscritti nell’elenco speciale in base al domicilio professionale utilizzato per l’espletamento di incarichi professionali.
Si ricorda che il domicilio professionale e la residenza anagrafica costituiscono requisito soggettivo alternativo per l’iscrizione nell’albo. In particolare, l’Ordinamento professionale dispone che la domanda di iscrizione in una delle sezione dell’Albo o dell’elenco speciale deve essere presentata all’Ordine territorialmente costituito nel luogo in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale.
Dato che per domicilio professionale si intende il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente l’attività, il Cndcec ritiene che nei casi in cui la sussistenza di una situazione di incompatibilità non precluda del tutto la possibilità di svolgere, anche con una certa stabilità e continuità, alcuni incarichi di natura professionale, l’iscrizione nell’elenco speciale potrà essere richiesta anche in base al domicilio professionale.
Ciò è vero anche nel caso oggetto del PO, ossia in qualità di componente di collegio sindacale ovvero di CTU.
Con il più recente Po del 24 febbraio, il Cndcec si esprime sulla situazione di incompatibilità nel caso in cui l’iscritto, che risulti essere amministratore di società di capitali senza interesse economico prevalente, assuma, nella stessa società, anche la qualifica di “preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM n. 274/1997”.
Il Consiglio nazionale ricorda che il Dlgs n. 39/2005 elenca le varie situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione e si sofferma sull’articolo 2 del citato DM 274/1997, che individua i requisiti di capacità tecnica e organizzativa che il preposto alla gestione tecnica deve possedere; necessari al fine di assicurare un rapporto di immedesimazione tra il preposto e l’impresa.
Il citato articolo 2, dunque, non esclude che il preposto possa essere un soggetto iscritto in un Albo professionale, ma piuttosto vuole garantire che il preposto attraverso un vincolo stabile e continuativo con la società, abbia un rapporto diretto con la sua struttura operativa e svolga i doverosi controlli sull’attività svolta.
Da qui, la conclusione che non versa in una situazione di incompatibilità l’iscritto che assume la qualifica di preposto alla gestione tecnica in una società, se riveste la carica di amministratore nella società stessa e non abbia, nella stessa, un interesse economico prevalente.
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