Cndcec Anche le microimprese dovrebbero applicare la derivazione rafforzata

Pubblicato il 09 agosto 2017

Analizza il contenuto del recente decreto 3 agosto 2017, emanato dal ministero dell’Economia, il documento a firma Cndcec-Fnc dell’8 agosto 2017 “La fiscalità delle imprese OIC Adopter”.

Il lavoro fornito dai commercialisti tratta del principio di derivazione rafforzata, dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, degli errori contabili e del regime transitorio.

A seguito delle novità nella redazione del bilancio d’esercizio introdotte dal Dlgs 139/2015, l’Oic ha adeguato i principi contabili che devono essere seguiti a partire dai bilanci del 1° gennaio 2016. Il dl 244/2016 ha coordinato la disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili. Il decreto 3 agosto scorso ha emanato disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC.

Principio di derivazione rafforzata

Una delle novità del Dl 244/2016 riguarda per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile l'applicazione del principio della derivazione rafforzata secondo il quale ai fini della determinazione del reddito d’impresa “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.

Nel caso di operazioni tra soggetti OIC adopter e soggetti non OIC adopter, l’individuazione del trattamento fiscale di tali operazioni va fatta in base alla corretta applicazione dei principi contabili di ciascun soggetto; quindi i soggetti OIC adopter applicano il principio di derivazione rafforzata mentre le micro-imprese seguono l’impostazione giuridico-formale propria del principio di derivazione semplice.

I commercialisti chiedono che anche le microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria possano applicare il principio di derivazione rafforzata.

Eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico

Altra  novità in materia di bilancio è la cancellazione della sezione straordinaria dal conto economico. Il documento Cndcec-Fnc afferma che, ai fini IRAP, la soppressione di tale sezione e la rilevazione delle voci prima allocate in tale area nelle altre voci di conto economico può determinare conseguenze agli effetti del computo del valore della produzione netta.

A tutto ciò però va considerato che la normativa IRAP prevede la rilevanza nel computo della base imponibile di alcune componenti di costo e di ricavo indipendentemente dalla classificazione di bilancio. Si applica, infatti, il principio di correlazione secondo il quale concorrono comunque alla formazione della base imponibile le componenti positive e negative classificabili in voci diverse da quelle ordinarie del conto economico laddove correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi, essendo quindi ininfluente la loro classificazione in bilancio.

Il principio di correlazione, però, ha subito nel tempo una espansione e ciò può portare ad una riduzione degli effetti della eliminazione della sezione straordinaria sul valore della produzione netta; comunque possono esservi componenti positive e negative, prima imputate nella sezione straordinaria, che non sono correlate a componenti ordinarie degli esercizi precedenti o successivi e che, confluendo nell’area ordinaria, concorrono alla formazione del valore della produzione.

 

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