Nel caso in cui la clausola vessatoria di un contratto - come tale da approvare espressamente per iscritto - risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile.
Qualora, però, non abbia fatto ciò, lo stesso non può lamentare, poi, in sede giudiziale, di non aver correttamente compreso la portata della medesima clausola derogatoria.
E’ quanto da ultimo enunciato dalla Corte di cassazione in tema di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti - nella specie, un’utenza telefonica – e, specificamente, con riferimento alla clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale che, avendo natura vessatoria, deve essere approvata espressamente per iscritto.
Nel caso deciso dalla Sesta sezione civile con ordinanza n. 3307 del 12 febbraio 2018, è stato rigettato il ricorso promosso da una società contro una compagnia telefonica.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la scarsa possibilità di conoscenza della clausola vessatoria che la società ricorrente aveva lamentato non era riconducibile all'effettiva impossibilità di fermare l'attenzione sul contenuto della clausola medesima, bensì “ad una sostanziale disattenzione di chi ha firmato senza leggere o, in alternativa, non si è preoccupato di farsi consegnare un documento pienamente leggibile”.
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