Facendo seguito alle precedenti faq del 19 aprile 2019 in materia di classificazione tariffaria, l’INAIL ha predisposto un nuovo documento (faq del 10 settembre 2019) per rispondere ai vari quesiti pervenuti. Tra i chiarimenti, forniti d’intesa con la Cotarp Centrale, è possibile annoverare:
Per individuare la corretta classificazione di un’attività di vendita mobili (gestione terziario) che eventualmente effettua anche servizi di restauro, lavorazione del legno e montaggio mobili, occorre innanzitutto effettuare delle distinzioni:
Quindi, nel caso in cui un negozio effettui la vendita di mobili e offra anche il servizio di montaggio mobili presso i clienti, si configura un’attività complessa, classificabile a due voci:
Laddove l’attività svolta dal datore di lavoro si componga di una parte puramente commerciale e una parte svolta in un laboratorio, la classificazione è unica e va ricercata nelle voci cd. “di produzione”.
Quindi, la presenza di un laboratorio fisicamente annesso ad una attività di vendita comporta l’applicazione della voce riferita all’attività svolta in laboratorio, se nella specifica voce sono comprese le attività di vendita.
Diversamente nel caso di catene di negozi, qualificabili come strutture a sé stanti in cui si svolge stabilmente l’attività di vendita (ancorché prive di autonomia finanziaria e tecnico funzionale), quest’ultima è classificabile allo specifico riferimento tariffario per la vendita.
Infine, con riferimento alle modalità di classificazione delle attività di noleggio di macchine e attrezzature, la tariffa dei premi INAIL prevede esplicitamente il noleggio di alcuni beni, come ad esempio:
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