Sono stati ritenuti incostituzionali i limiti fissati per i cittadini extracomunitari, richiesti per accedere al contributo per il pagamento del canone di locazione concesso agli indigenti (cd. “bonus affitti”).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 166 del 20 luglio 2018, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento dell’art. 11, comma 13, del DL n. 112/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vengono fissati i requisiti necessari per l’accesso al Fondo per il sostegno a cittadini in grave disagio economico.
Dopo 10 anni dalla costituzione del fondo, il legislatore ha introdotto nuovi requisiti per i soli cittadini extra-comunitari: si chiede la certificazione della residenza decennale sul territorio nazionale o quinquennale sul territorio regionale.
I giudici costituzionali hanno ritenuto che sia palesemente irragionevole e arbitrario fissare in dieci anni la residenza sul territorio nazionale o in cinque anni sul territorio regionale per l’accesso al contributo al pagamento del canone di locazione da parte degli stranieri cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione europea. Anche per il mancato rispetto di vincoli europei, si determina una violazione dell’art. 3 Cost.
Resta nelle mani del legislatore la possibilità di individuare altri indici di radicamento territoriale e sociale a cui subordinare l’erogazione del sostegno al canone di locazione ed altri sussidi per l’alloggio, senza violare i principi di non discriminazione e di ragionevolezza.
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