Va dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 10 Legge n. 91/1992 – “Nuove norme sulla cittadinanza” – nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento (per ottenere la cittadinanza italiana), la persona incapace di soddisfare tale inadempimento in ragione di grave ed accertata condizione di disabilità.
L’inserimento nella società, ove siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l’acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall’imposizione normativa del giuramento, alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. La necessità del giuramento, pertanto, e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne consegue, può determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolemnte esclude il portatore di disabilità dal godimento della cittadinanza medesima, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale.
E’ tutto quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 258 del 7 dicembre 2017.
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