Pericolo circolazione visibile P.a non risponde

Pubblicato il 23 gennaio 2017

La pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi ove apporre i segnali stradali di pericolo, che trova un limite soltanto qualora si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.

A chiarirlo, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo il ricorso degli eredi di un motociclista deceduto in seguito alla collisione con un’autovettura in prossimità di un incrocio. Nel merito, la responsabilità del sinistro era stata riconosciuta ad entrambi i conducenti in misura del 50%, mentre era stata negata in capo all'amministrazione comunale, per non aver apposto la segnaletica stradale nella predetta intersezione.

Pericolo evitabile anche senza segnaletica

Posizione poi confermata dalla Cassazione, secondo cui non ricorre nella fattispecie - pur in mancanza di cartello stradale indicante la spettanza della precedenza – alcuna situazione di insidia, in quanto la circolazione sarebbe potuta avvenire senza inconvenienti anche in assegna di segnali, essendo sufficienti ed idonee a regolarla, le norme del codice della strada.

Pertanto, stante la conformazione dei luoghi (buona visibilità dell’incrocio), le modalità ed il tempo del sinistro, il motociclista avrebbe ben potuto percepire ed evitare il pericolo impiegando la normale diligenza. Non è dunque possibile nel caso de quo – conclude la terza sezione civile con sentenza n. 1289 del 19 gennaio 2017 - affermare la responsabilità del Comune in ordine alla predetta collisione.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy