CIGS in caso di appalto, la durata si calcola ex novo

Pubblicato il 11 febbraio 2019

In caso di appalto, con passaggio di personale in CIGS da un’azienda all’altra, la durata massima dell’ammortizzatore sociale (24 mesi, estendibili a 36 mesi in presenza di particolari condizioni), inizia a decorrere ex novo per l’azienda subentrante. Infatti, in relazione anche di quella che è la finalità delle disposizioni che disciplinano l’evento di CIGS (D.Lgs. n. 148/2015), ossia quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale deve essere riferito al nuovo soggetto richiedente.

Il chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 1 dell’8 febbraio 2019.

CIGS in caso di appalto, il quesito

Il Ministero del Lavoro è stato interrogato in merito alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà, ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modificazioni.

Sul punto, in particolare, è stato chiesto di sapere se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto distinto da quello fino ad allora utilizzato dall’azienda uscente.

In altre parole, l’istante chiede se è possibile che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già fruiti dall’azienda uscente.

CIGS in caso di appalto, la risposta

Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro muove dalla normativa che ha ridisciplinato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ossia il D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, l’art. 22, co. 3 del predetto decreto legislativo contiene le norme relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, per causale relativa al contratto di solidarietà. L’articolato appena menzionato dispone che, in tali casi, l’integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Tale durata, in presenza di alcune condizioni, può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile.

Ma cosa s’intende con il termine “quinquennio mobile”?

Si tratta di un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.

Pertanto, qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza, secondo il Ministero del Lavoro, il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti è riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.

Di conseguenza, alla luce anche di quella che è la finalità delle disposizioni in esame, ossia quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, il Ministero del Lavoro afferma il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.

In definitiva, è possibile concludere che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 inizia a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.

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