Con decreto 2 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (Cigs e Fondi di solidarietà).
Il decreto attua le disposizioni in tema di “Condizionalità e formazione” di cui art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Cosa dispone il decreto 2 agosto?
Con la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di Bilancio 2022, il legislatore ha legato a doppio filo la concessione di trattamenti di integrazione salariale con interventi a carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori, capaci di rispondere alle richieste del mercato del lavoro e finalizzati ad un possibile reinserimento lavorativo.
È con questo obiettivo che l'art. 25-ter citato collega il trattamento di integrazione salariale straordinario nonché l'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà (articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) all'impegno aziendale di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.
Il decreto 2 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 settembre e in vigore dal giorno successivo, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione collegate alla fruizione delle integrazioni salariali straordinarie (Titolo I, capo III) nonchè ai trattamenti di sostegno al reddito (AIS) riconosciuti dai Fondi di solidarietà (Titolo II, capo III) del D.Lgs. n. 148 del 2015.
I predetti lavoratori sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante i fondi paritetici interprofessionali.
L'obbligo di partecipazione scatta nelle ipotesi:
Definite anche le caratteristiche dei progetti formativi o di riqualificazione professionale a cui i lavoratori sono tenuti a partecipare. Tali progetti, dispone il decreto, devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori, coerenti con la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa.
ATTENZIONE: E' importante sottolineare che, in ossequio alla raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016, viene espressamente sancito il principio in base al quale i fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
Più nel dettaglio i progetti devono prevedere “lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative” e, a conclusione, il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.
Inoltre il decreto dispone che i progetti formativi contemplino:
I progetti possono essere cofinanziati dalle regioni come misure di formazione e politica attiva del lavoro o finanziati dai Fondi paritetici interprofessionali, per questi ultimi, con azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema.
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