CIGS anche successivamente al provvedimento di ammissione a procedura concorsuale
Pubblicato il 03 marzo 2015
Con
circolare n. 4 del 2 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 1, Legge n.
223/1991, concernente la disciplina della
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a
procedure concorsuali.
In particolare, relativamente al periodo di fruizione della CIGS, la circolare evidenzia che la prassi adottata è quella di far
decorrere il trattamento di cui al citato articolo 3,
dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle seguenti procedure concorsuali:
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- concordato preventivo consistente nella cessione dei beni;
- accordi di ristrutturazione del debito (vedi nota ministeriale n.
4314 del 17/03/2009);
- piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività di impresa (vedi nota ministeriale n.
13876 del 26/05/2010).
Tuttavia, conclude la circolare, si ritiene che l’impresa interessata da una procedura concorsuale - con prosecuzione anche parziale dell’attività - possa
richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge n. 223/1991, anche in un
momento successivo alla
data di ammissione o sottoposizione ad una delle menzionate procedure.