CIGO Domanda di concessione

Pubblicato il 05 luglio 2016

Con Decreto Ministeriale n. 95442, del 15 aprile 2016, sono stati individuati i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e, con messaggio n. 2908 dell’1 luglio 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria.

Il nuovo procedimento di concessione

Sottolinea l’Istituto che i caratteri principali della riforma del procedimento di concessione consistono in:

L’Azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.

La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria.

Decorrenza

Sottolinea il messaggio n. 2908/16 che la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016 per cui, per le domande presentate da tale data e non corredate dalla relazione tecnica, le aziende dovranno integrare la documentazione.

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