Con il messaggio hermes 4 agosto 2020, n. 3044/2020, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti riguardo la presentazione delle domande di proroga dei trattamenti di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende plurilocalizzate. In particolare, l'Istituto previdenziale, anche in ragione del ritardo con il quale sono pervenute le istruzioni di presentazione delle istanze a seguito del Decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, pubblicato il 2 luglio 2020, tenterà di non annullare le domande pervenute tramite la non idonea procedura "Deroga INPS", in luogo della "Deroga Plurilocalizzata" resa disponibile solo dal 24 luglio 2020.
Inizialmente, infatti, le domande di CIGD per le aziende plurilocalizzate dovevano essere inoltrate al Ministero del Lavoro, successivamente, con la pubblicazione del decreto interministeriale 20 giugno 2020, n.9, è stato stabilito che le richieste per le settimane successive alle prime nove dovessero essere presentate direttamente all’INPS. Inoltre, considerato che il Decreto Legge 16 giugno 2020, n.52, ha introdotto il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di cassa in deroga, fissandolo al 17 luglio 2020, numerose aziende, non avendo ricevuto istruzioni da parte dell’Istituto, hanno ritenuto, prudenzialmente, di dover procedere con le modalità indicate nel messaggio INPS 17 giugno 2020, n. 2489.
L’INPS sta, dunque, tentando di individuare una soluzione al problema originato dalla tardività con cui sono state fornite le istruzioni operative ad aziende e intermediari cercando di individuare una modalità che consenta l’attribuzione d’ufficio delle istanze presentate attraverso la procedura non idonea al corretto iter gestionale. Il documento specifica che, ove possibile, verranno conservati gli effetti delle domande errate per evitare che le stesse debbano essere annullate e ritrasmesse dalle azienda. Con un successivo messaggio verranno fornite ulteriori informazioni alle sedi le istruzioni operative per la gestione delle istanze.
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