Cigd, istruzioni per le aziende “plurilocalizzate”

Pubblicato il 26 agosto 2020

L’Inps ha illustrano le novità introdotte in materia di Cassa integrazione in deroga (Cigd) dal Decreto Rilancio e dal Dl n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende c.d. plurilocalizzate, fornendo, al contempo, le indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.

Con il messaggio n. 3144 del 25 agosto 2020, infatti, l’Istituto di previdenza nazionale ribadisce che – in base alle novità del Dl n. 34/2020 che ha previsto che la Cigd per periodi successivi alle prime nove settimane è autorizzata dall'Inps, e non più dal Ministero del lavoro, su domanda dei datori di lavoro interessati - per le aziende plurilocalizzate, i datori di lavoro:

Di fatto, in un’ottica di semplificazione delle procedure e per ottimizzare la gestione delle istanze, con il nuovo messaggio, l’Inps - per le sole aziende plurilocalizzate - consente l’accesso ai trattamenti in deroga di competenza dell’Istituto in presenza di un provvedimento di autorizzazione riferito alle sole 9 settimane previste per il territorio nazionale.

Naturalmente, in nessun caso, per la stessa unità produttiva, potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione ministeriale o regionale.

Cigd aziende “plurilocalizzate”: presentazione della domanda

L’Inps, inoltre, ricorda che in ragione della recente attribuzione all’Istituto di previdenza della domanda relativa alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), è stata resa disponibile – a partire dal 24 luglio 2020 - la procedura informatica per la presentazione delle domande.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla Cigd cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono ripresentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Le modalità di presentazione delle domande sono le stesse già indicate con il messaggio n. 2946/2020.

Il messaggio 3144/2020, inoltre, ricorda che le domande vanno corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell’azienda e dell’unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell’intervento e il nominativo del referente della domanda.

Infine, per le aziende plurilocalizzate, la Cigd può essere concessa con la modalità del «conguaglio», cioè anticipata ai lavoratori dal datore di lavoro e a quest'ultimo rimborsata dall'Inps attraverso conguaglio su Uniemens.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy