In un’ottica di semplificazione ed accentramento delle procedure di autorizzazione ed erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’art. 22-quater del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, ha previsto che la CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del Lavoro, sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Emerge dalle indicazioni che il termine del 3 luglio, per la domanda all'Inps di anticipazione del pagamento, è ordinatorio. Il termine perentorio - pena decadenza - è fissato al 17 luglio 2020 (n.d.r.).
Pertanto:
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 11 dell’1 luglio 2020, riepilogando l’istituto della CIG in deroga alla luce degli ultimi interventi legislativi.
Il D.L. n. 34/2020 e il successivo D.L. n. 52/2020 non hanno modificato il perimetro derivante dall’applicazione dei provvedimenti normativi previgenti. Pertanto, possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
La CIGD ha una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.
Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane, relativamente al medesimo periodo, è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane.
È, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane + 5 settimane), l’art. 1 del D. L. n. 52/2020 ha previsto la possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.
Per quanto attiene alle istanze di competenza del Ministero del Lavoro, le domande dovranno essere corredate:
Si ricorda, al riguardo, che l‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
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