Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore il decreto Sostegni ter, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022.
Il decreto legge contiene misure ad ampio spettro per le imprese e per gli operatori economici in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Gli aiuti spaziano da contributi a fondo perduto per chi ha subito una riduzione del fatturato, al credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili e alla sospensione dei termini relativi ai versamenti fiscali.
Con particolare riguardo alla gestione del rapporto di lavoro, il decreto legge in parola reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale per le imprese appartenenti ai settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le imprese strategiche.
Il decreto legge dispone che i datori di lavoro dei settori più colpiti dalla crisi e tassativamente individuati dal legislatore (settori economici di cui si dirà più avanti) che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 possono contare sull'esonero totale dal pagamento del contributo addizionale.
A essere oggetto di sconto, in particolare, è la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 (per la Cigo e per la Cigs) e all'articolo 29, comma 8 (per il Fondo di integrazione salariale) , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Per finanziare l'intervento agevolativo sono stati stanziati 80,2 milioni di euro per l'anno 2022.
Ma a quanto ammonta lo sconto?
La misura del contributo addizionale dovuto (e quindi del relativo sconto) varia in base alla tipologia dell'intervento di integrazione salariale richiesto.
Le imprese che presentano domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria e di Cassa integrazione guadagni straordinaria da gennaio 2022 a marzo 2022 possono fruire dello sconto del contributo addizionale dovuto in misura pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Si ricorda infatti che ordinariamente i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo addizionale del 9% per i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile (12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile).
I datori di lavoro, anche non imprenditori, che invece ricorrono al Fondo di integrazione salariale fruendo delle agevolazioni del decreto legge in parola non sono tenuti a versare la contribuzione addizionale connessa all'utilizzo delle prestazioni del Fondo (assegno di integrazione salariale) e pari al 4% della retribuzione persa.
E' utili qui far presente che, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Destinatarie dell'esonero dal versamento del contributo addizionale sono esclusivamente i datori di lavoro identificati dai codici Ateco di cui all’allegato I al decreto Sostegni-ter.
Si tratta dei seguenti datori di lavoro:
Il decreto Sostegni ter proroga inoltre, in via eccezionale, il trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
Si dispone infatti che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 di cui agli articoli 19 e 20 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per l’anno 2022. Spetta all'INPS provvedere al monitoraggio del limite di spesa.
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