L’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sulla comunicazione dati cui è tenuto il soggetto che facilita, tramite piattaforme digitali, le vendite a distanza di beni.
Con il principio di diritto n. 1 del 21 gennaio 2020 l’Agenzia esclude dalla comunicazione il fornitore che non può intervenire sul controllo e sulla supervisione dei beni venduti.
Il Decreto Crescita (n. 34 del 2019) ha istituito l’obbligo di una comunicazione dati a cui è tenuto il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno della UE.
Il prossimo appuntamento con l’obbligo comunicativo è previsto per il 31 gennaio 2020, con riferimento alle operazioni dell’ultimo trimestre 2019 (1° ottobre - 31 dicembre 2019).
In particolare, sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso, relativi alle vendite in parola, i soggetti passivi che consentono tramite un'interfaccia elettronica un contatto tra venditore ed acquirente, compresa la partecipazione, diretta o indiretta, ad almeno una delle attività di determinazione delle condizioni generali della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni.
Diversamente, il principio di diritto 1/2020 precisa che non è tenuto all’obbligo comunicativo il soggetto che fornisce il programma gestionale per le vendite online se non ha titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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