Chiarimenti sul passaggio agli Ias. Nessuna sanzione per gli errori di imputazione in bilancio

Pubblicato il 01 marzo 2011 La circolare n. 7/E/2011, datata 28 febbraio 2011, chiarisce le criticità emerse a seguito dell’adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, da parte degli operatori cosiddetti IAS Adopter.

A tre anni dall’entrata in vigore del principio di derivazione del reddito d’impresa dalle regole contabili, previsto dalla legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), per le imprese che utilizzano i criteri internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio, le problematiche sono ancora molto evidenti tanto da richiedere un intervento interpretativo non solo sulle regole fiscali attuali – appunto quelle introdotte dalla citata legge finanziaria 2008 – ma anche su quelle riguardanti la prima applicazione degli Ias in Italia: cioè le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 38/2005.

Tale provvedimento, nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2007, ha orientato il sistema tributario ad una tendenziale neutralità di trattamento fra soggetti Ias adopter e non, con la necessità di gestione di un doppio binario fra valori di bilancio e fiscali. Attuando la delega contenuta nell’articolo 25 della legge Comunitaria, il Dlgs n. 38/2005 ha individuato, in primo luogo, l’ambito soggettivo e i termini di decorrenza nell’applicazione degli IAS/IFRS; ha introdotto alcune modifiche di sistema alle disposizioni tributarie in materia di reddito d’impresa, per concludere con la regolamentazione delle disposizioni transitorie in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS. Proprio in virtù di tale periodo transitorio, l’imputazione in bilancio dei componenti negativi di reddito potrebbe essere avvenuta a titolo diverso oppure in periodi d'imposta differenti rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico/formale, solitamente regolata dalle norme del Tuir.

Solo in un secondo momento – entrata in vigore della legge n. 244/2007 – il principio di imputazione in bilancio dei componenti di reddito è stato rivisto, imponendo alle imprese che adottano i principi contabili internazionali di seguire le regole di quantificazione dell’imponibile fiscale, anche in deroga ai principi stabiliti nel Tuir, a patto che fossero rispettati i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai suddetti principi contabili.

Si tratta cioè del cosiddetto principio di “derivazione rafforzata”, che è andato a sostituirsi al precedente principio di “derivazione semplice”.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E, ha analizzato i casi in cui nel periodo 2005-2007 si è dato rilievo, applicando i principi Ias, a componenti reddituali in violazione delle regole di competenza o privilegiando l’imputazione a conto economico. Essendo in molti casi la normativa disciplinata nel Tuir completamente differente – se non addirittura inconciliabile con quella Ias - la circolare ha ribadito che anche in presenza di tali comportamenti non verranno irrogate le sanzioni previste.

Il documento di prassi, dunque, conferma che per i soggetti IAS adopter, al posto dell'evidenza giuridico/formale delle fattispecie patrimoniali e/o reddituali, rileva la rappresentazione delle operazioni effettuata secondo la sostanza economico/finanziaria.

Soprattutto con riguardo all’imputazione temporale, l’Agenzia ha ricordato che sono disapplicate le norme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir, sottolineando come questo non abbia in genere rilevanza per i soggetti Ias. Viceversa, restano valide anche per quest'ultimi le norme del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione dei componenti negativi o la loro esclusione, o che ne dispongono la ripartizione in esercizi differenti.
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